Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

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La disposizione sulle borse di studio2, inserita nella Costituzione federale nel 1964, autorizzava la Confederazione a sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nella

concessione di borse e prestiti di studio3

. Con la legge federale del 19 marzo 1965 sulle indennità di studio è stata introdotta una modalità di sussidio in funzione delle spese e della capacità finanziaria dei Cantoni.

Il 28 novembre 2004, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), è stato approvato un nuovo articolo costituzionale concernente le borse di studio. I sussidi all’istruzione sono stati definiti un compito comune di Confederazione e Cantoni. La novità era data dal fatto che i sussidi federali versati ai Cantoni non coprivano più tutte le formazioni postobbligatorie, ma soltanto quelle del livello terziario. Inoltre è stata conferita alla Confederazione la competenza di promuovere l’armonizzazione intercantonale e definire principi in merito. L’articolo è stato ripreso senza modifiche materiali nelle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione (art. 66 cpv. 1 Costituzione federale4) e approvato da Popolo e Cantoni il 21 maggio 2006.

Successivamente è stata elaborata una nuova legge sui sussidi all’istruzione5, approvata dal Parlamento il 6 ottobre 2006 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2008, secondo la quale i sussidi federali sono versati ai Cantoni in modo proporzionale alla popolazione residente. La legge è stata applicata per la prima volta nel 2009.

1.2 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Anche secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)6, il sistema delle borse di studio resta di competenza dei Cantoni. La Conferenza svizzera delle scuole universitarie – nuovo organo comune di Confederazione e Cantoni e organo supremo in materia di politica universitaria della Svizzera – ha tuttavia la competenza di formulare raccomandazioni sulla concessione di borse e prestiti di studio7 e sulla riscossione di tasse universitarie8. In questo modo ha la possibilità di influire sul processo di armonizzazione nel caso in cui il grado di armonizzazione raggiunto dai Cantoni fosse insoddisfacente.

1.3 Finanziamento della formazione

Attualmente le persone in formazione finanziano i loro studi:

 per il 55 per cento mediante il reddito della famiglia;

 per il 36 per cento mediante un’attività lucrativa propria

(3 studenti su 4 esercitano un’attività lucrativa parallela allo studio);

 per il 6 per cento mediante sussidi all’istruzione;

 per il 3 per cento mediante altre fonti9.

Nel 2010, i Cantoni hanno concesso borse e di prestiti di studio per complessivamente 328 milioni di franchi, di cui 175 milioni circa a beneficiari del livello terziario10.

2 quater

Art. 27 della Costituzione federale del 29 maggio 1874

3

RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374

4

RS 101

5

RS 416.0

6 FF 2011 6629 7 Articolo 11 capoverso 2 lettera c LPSU 8 Articolo 12 capoverso 3 lettera c LPSU 9 UST: Studieren unter Bologna/Etudier sous Bologne, Neuchâtel 2010 (disponibile soltanto in francese e tedesco) 10 UST: Kantonale Stipendien und Darlehen 2010/Bourses et prêts d’études cantonaux 2010, Neuchâtel 2011 (disponibile soltanto in tedesco e francese)