Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

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Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali

Art. 5 Beneficiari di sussidi all’istruzione

Il capoverso 1 elenca in forma intelligibile e in conformità materiale al Concordato sulle borse di studio29 i beneficiari di sussidi all’istruzione.

Nel nuovo capoverso 2 è recepita la disposizione del Concordato sulle borse di studio concernente la fissazione di un limite di età per le borse di studio: se per la concessione di borse di studio i Cantoni fissano un limite di età, questo non può essere inferiore a 35 anni all’inizio della formazione30. Il Concordato sulle borse di studio non stabilisce invece alcuna restrizione relativa a un limite di età per i prestiti di studio.

Art. 6 Idoneità del richiedente

Nella legge vigente, le condizioni poste ai richiedenti sono formulate in due capoversi. Di fatto identiche, queste condizioni sono ora concentrate e semplificate in un unico periodo e corrispondono, sul piano materiale, all’articolo 11 del Concordato sulle borse di studio.

Art. 7 Sussidiarietà della prestazione

Questo nuovo articolo che è introdotto con la revisione totale sancisce la sussidiarietà della prestazione e corrisponde all’articolo 3 del Concordato sulle borse di studio. I sussidi all’istruzione sono concessi quando la capacità finanziaria del richiedente, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti. Per «altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento» si intende per esempio il o la coniuge e per «prestazioni provenienti da terzi» si intendono per esempio le prestazioni complementari e quelle di privati.

Art. 8 Formazioni che danno diritto ai sussidi

Il presente articolo è modificato rispetto alla legge vigente e completato con le disposizioni degli articoli 8 (Curricoli di formazione sussidiabili) e 9 (Formazioni riconosciute) del Concordato sulle borse di studio. Anche il titolo dell’articolo è modificato: invece di «Centri di formazione riconosciuti» si parla ora di «Formazioni che danno diritto ai sussidi».

Nel quadro della NPC, l’impegno della Confederazione è stato limitato alla formazione terziaria, quindi alle formazioni professionali superiori (esami federali di professione ed esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori) e alle scuole universitarie (università cantonali, politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche).

Nei capoversi 1 e 2 sono stabilite le formazioni del livello terziario che danno diritto ai sussidi.

Giusta il capoverso 3, il Consiglio federale precisa le formazioni che danno diritto ai sussidi e può designarne altre.

Si è rinunciato a operare una distinzione fra «formazioni riconosciute» e «formazioni che danno diritto ai sussidi», poiché qualsiasi formazione riconosciuta del livello terziario dà, per definizione, diritto ai sussidi.

29 Cfr. art. 5 del Concordato sulle borse di studio 30 Cfr. art. 12 cpv. 2 del Concordato sulle borse di studio