Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine
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La legge sui sussidi all’istruzione vigente contiene principi che valgono come standard minimi (lett. b) da tenere in considerazione nella concessione di borse e prestiti di studio. Questi principi sono stati considerati e in parte precisati nell’elaborazione sia di norme cantonali sia del Concordato sulle borse di studio26.
La nuova lettera c completa l’oggetto della legge con la competenza cantonale in materia di domicilio giuridico ai fini delle borse di studio per i richiedenti nella formazione terziaria. Nella legge vigente la regolamentazione delle competenze è già fissata (sez. 4 art. 12), ma non è menzionata esplicitamente nell’articolo sull’oggetto. Per motivi di completezza, l’articolo viene aggiornato con questa esplicitazione.
La legge prevede inoltre una disposizione sulla promozione dell’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria (nuova lett. d, sinora lett. c).
Art. 2 Definizioni
Le definizioni di «borse di studio» e «prestiti di studio» non subiscono modifiche27. Nell’articolo viene aggiunta la definizione di «sussidi all’istruzione» e il concetto sostituisce sistematicamente l’espressione «borse e prestiti di studio» là dove i due termini compaiono insieme.
Sezione 2: Sussidi federali
Art. 3 Principi
I principi di sussidio sono ripresi, invariati, dalla legge vigente. Conformemente al capoverso 1, l’Assemblea federale stabilisce annualmente la somma complessiva disponibile.
Il capoverso 2 sancisce che i sussidi federali sono erogati soltanto se i Cantoni rispettano le condizioni per la concessione di sussidi all’istruzione giusta gli articoli 5– 12.
Il capoverso 3 stabilisce che i Cantoni ricevono i sussidi federali in forma forfettaria.
Art. 4 Ripartizione dei sussidi federali
Nel quadro della revisione totale viene proposta una modifica del titolo del presente articolo: invece di «calcolo dei sussidi federali» si parla di «ripartizione dei sussidi federali». Il nuovo titolo corrisponde alla fattispecie effettivamente disciplinata in questo articolo.
Il progetto propone un nuovo modello di ripartizione dei sussidi federali: la quota spettante ai singoli Cantoni dovrà essere calcolata sulla base delle loro spese computabili per i sussidi all’istruzione.
Giusta il capoverso 2, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per il calcolo.
Il principio di ripartizione proposto, basato sulle spese computabili, era già considerato un modello equo e adeguato nel 200528, al momento dei lavori preparatori per la legge attualmente in vigore. Questo modello di ripartizione tiene conto delle prestazioni effettivamente fornite dai Cantoni.
26 Cfr. in merito il commento al Concordato sulle borse di studio del 18 giugno 2009 (www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/stip_komm_i.pdf) 27 Cfr. in merito l’art. 12 cpv. 1 del Concordato sulle borse di studio 28 Cfr. messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5349 (in particolare 5431).