Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

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conveniente, i Cantoni possono ridurre di conseguenza l’importo sussidiabile, ma devono in ogni caso tenere conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

4.1.3 Ripartizione dei sussidi federali

La ripartizione dei sussidi federali deve tenere conto delle spese sostenute dai Cantoni e rispecchiarle di conseguenza. Il progetto riprende l’idea già sviluppata in occasione dell’ultima revisione, ossia fissare l’ammontare dei sussidi federali sulla base delle spese cantonali medie computabili.

Questa modalità di calcolo costituisce un incentivo per i Cantoni a potenziare l’impegno finanziario a favore dei sussidi all’istruzione per il livello terziario. Inoltre permette di sostenere in modo mirato sia i Cantoni che per motivi strutturali devono assumersi spese comparativamente elevate per le borse di studio, sia i Cantoni che praticano una politica in materia di borse di studio improntata alle pari opportunità.

4.2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

La legge federale vigente del 6 ottobre 200621 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all’istruzione) e il presente progetto di revisione totale si fondano sull’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale22. In virtù di questa disposizione, la Confederazione può erogare contributi alle spese cantonali per sussidi all’istruzione. Questa competenza promozionale sussidiaria è volontaria e serve unicamente a sostenere strumenti cantonali già esistenti. I sussidi all’istruzione cantonali sono destinati alle singole persone e concessi soltanto se il richiedente non dispone di mezzi sufficienti per finanziarsi la formazione. In questo modo è rispettato il principio di sussidiarietà. Nel progetto di revisione non si dà invece seguito alla richiesta dell’iniziativa di garantire, mediante sussidi all’istruzione, la copertura del tenore di vita minimo. Conformemente al secondo periodo dell’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale23, la Confederazione può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione24. Il presente progetto rispetta questo principio.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Il presente articolo precisa che la legge disciplina esclusivamente i sussidi all’istruzione per il livello terziario, conformemente all’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale25. Si tratta segnatamente delle borse e dei prestiti di studio cantonali versati agli studenti delle università cantonali, dei politecnici federali e delle scuole universitarie professionali o di altre istituzioni della formazione superiore (formazione terziaria), quali le scuole professionali specializzate (lett. a).

Nella presente legge, per «studi» si intendono tutti i cicli di formazione che portano o preparano a un diploma di master o a un diploma del livello terziario riconosciuto dalla Confederazione e dai Cantoni, ma anche le seconde formazioni del livello terziario se finanziate dai Cantoni mediante borse o prestiti di studio.

21

RS 416.0

22 RS 101 23 RS 101 24 Cfr. in merito St. Galler Kommentar ad art. 66 Cost., marg. 9-12 25 RS 101