Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine
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ampiamente dato buona prova di sé nella prassi dei Cantoni e corrisponde materialmente all’articolo 6 capoverso 1 del Concordato sulle borse di studio.
Il domicilio giuridico è determinato in primo luogo dal Cantone di domicilio dei genitori (o dell’ultima autorità tutoria competente) del richiedente. Nel caso in cui i genitori esercitanti l’autorità parentale congiunta fossero domiciliati in due Cantoni diversi, i dettagli sono precisati nelle disposizioni d’esecuzione. Per chiarire meglio diversi diritti di cittadinanza, il capoverso 2 lettera b è completato con un’aggiunta che corrisponde al tenore dell’articolo 6 capoverso 3 del Concordato sulle borse di studio.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 6 capoverso 4 del Concordato sulle borse di studio.
Sezione 5: Promozione dell’armonizzazione intercantonale e statistica
Art. 14 Promozione dell’armonizzazione intercantonale
La possibilità di sostenere anche finanziariamente l’armonizzazione intercantonale è mantenuta. Essa permette alla Confederazione, ad esempio, di partecipare finanziariamente, nel quadro dei crediti concessi, a un «segretariato svizzero delle borse di studio» o a un servizio di coordinamento dei Cantoni. L’onere finanziario per un simile organo dovrebbe essere relativamente contenuto se paragonato alle spese complessive di Cantoni e Confederazione per i sussidi all’istruzione. L’articolo resta invariato.
Art. 15 Statistica
L’allestimento di una statistica delle borse di studio coerente e trasparente a livello nazionale presuppone la disponibilità ininterrotta dei dati essenziali. Esso costituisce un importante strumento di gestione strategica della politica in materia di educazione e deve perciò essere mantenuto nella sua forma attuale. I dati sono rilevati ed elaborati secondo i principi della legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati (LPD).
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
La presente disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni d’esecuzione. Le competenze in materia di esecuzione gli sono conferite in virtù degli articoli 4 e 8.
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
In virtù della presente revisione totale e dell’entrata in vigore della nuova legge, la legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria è abrogata.
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della nuova legge, la quale sottostà a referendum facoltativo giusta l’articolo 141 della Costituzione federale32.
31
RS 235.1
32 RS 101