Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

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5.3 Per l’economia

Grazie a un’accelerazione del processo di armonizzazione del sistema delle borse di studio per la formazione terziaria, le modalità di richiesta di sussidi all’istruzione saranno uniformate e semplificate a livello nazionale. Questo contribuirà a migliorare la valorizzazione del potenziale, in termini di talenti, presente in Svizzera.

5.4 Per la società

Un’armonizzazione sul piano federale dei sussidi all’istruzione per il livello terziario contribuisce a promuovere le pari opportunità conformemente all’articolo 2 capoverso 3 della Costituzione federale33.

5.5 Aspetti giuridici

5.5.1 Costituzionalità

La legge sui sussidi all’istruzione sottoposta a revisione totale nel quadro del presente progetto si basa sull’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale34. Questa disposizione permette alla Confederazione di versare ai Cantoni sussidi alle loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altre istituzioni della formazione superiore. La Confederazione può inoltre promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione e stabilire principi per la loro concessione.

5.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente progetto di revisione totale, il quale non ha alcuna incidenza nemmeno sul diritto europeo.

5.5.3 Delega di competenze legislative

Il presente progetto prevede la delega, al Consiglio federale, delle seguenti competenze legislative:

Art. 16: Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

33 RS 101 34 RS 101