Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine
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2. Concordato sulle borse di studio
L’armonizzazione del sistema delle borse di studio in Svizzera è da decenni uno dei temi principali della politica della formazione. L’armonizzazione deve, ad esempio, garantire che nessuno perda il diritto a una borsa di studio perché cambia il Cantone di domicilio. In linea generale un sistema armonizzato deve inoltre permettere di migliorare le pari opportunità degli abitanti dei diversi Cantoni.
Il 18 giugno 2009, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE ha approvato a grande maggioranza14 l’Accordo intercantonale per l’armonizzazione dei sussidi all’istruzione (Concordato sulle borse di studio). Questo Concordato, al quale ogni Cantone può aderire15, è posto in vigore dal Comitato della CDPE una volta che almeno dieci Cantoni avranno deciso di aderirvi. I Cantoni firmatari s’impegnano a recepire nella propria legislazione sulle borse di studio i principi e gli standard minimi fissati nel Concordato. Per i Cantoni che non vi aderiscono, le norme ivi contenute non sono vincolanti.
Tabella 2: ripartizione delle competenze e dei compiti in materia di sussidi
all’istruzione secondo il Concordato sulle borse di studio
Livello di formazione Competenza normativa Esecuzione Finanziamento
Scuole universitarie Cantoni Cantoni Cantoni
(terziario A) Confederazione (im-
porto forfettario calcolato in base alla popolazione residente)
Formazione professio- Cantoni Cantoni Cantoni
nale superiore Confederazione (im-(terziario B) porto forfettario calco-
lato in base alla popolazione residente)
Formazione professio- Cantoni Cantoni Cantoni
nale di base, liceo, of-
ferte passerella ecc.
(secondario II)
L’obiettivo perseguito con il Concordato sulle borse di studio è quello di garantire un’armonizzazione formale e di promuovere un’armonizzazione materiale dei sussidi all’istruzione. Per questo motivo sono fissati gli standard minimi seguenti:
Cerchia dei beneficiari: è precisato lo statuto di abitante che una persona deve soddisfare (cittadinanza svizzera e domicilio in Svizzera, permesso C ecc.). L’estensione del diritto ai sussidi per l’istruzione a persone in possesso di un permesso di domicilio B che soggiornano legalmente in Svizzera da almeno cinque anni è una novità per alcuni Cantoni.
Limite di età: non inferiore a 35 anni all’inizio della formazione; i Cantoni possono tuttavia stabilire un limite di età più alto (norma minima).
Durata del diritto ai sussidi all’istruzione: fino a due semestri oltre la durata regolamentare (entro questo lasso di tempo è possibile cambiare la formazione senza dovere addurre motivi).
14
21 voti contro 3 e 2 astensioni 15 Conformemente all’art. 48 della Costituzione federale