Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine
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3.2 Tenore dell’iniziativa
L’iniziativa popolare federale sulle borse di studio ha il tenore seguente:
I. La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 66 Sussidi all’istruzione
1 La legislazione sull’assegnazione di sussidi all’istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell’adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.
2 I sussidi all’istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.
3 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico,
l’armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.
4 L’esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all’istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all’istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.
II. Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’art. 66 (Sussidi all’istruzione)
1 Se le leggi d’esecuzione dell’articolo 66 capoversi 1-4 non entrano in vigore entro quattro anni dall’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.
2 Se è emanata un’ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:
a. secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale; e
b. in funzione dei costi di formazione.
3.3 Riuscita e termini di trattazione
L’iniziativa sulle borse di studio è stata depositata il 20 gennaio 2012 con il numero prescritto di firme. Con decisione del 27 febbraio 2012 , la Cancelleria federale ha accertato che l’iniziativa è riuscita avendo raccolto 117 069 firme valide17.
L’iniziativa è presentata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale ha deciso di presentare un controprogetto indiretto. Secondo l’articolo 97 capoverso 2 lettera a della legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale ha tempo fino al 20 luglio 2013 per sottoporre all’Assemblea federale un disegno di decreto federale e un messaggio. L’Assemblea federale deve prendere una decisione in merito all’iniziativa popolare entro il 20 luglio 2014; se una Camera si pronuncia per un controprogetto o un disegno di atto legislativo strettamente connesso
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FF 2012 2117
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