Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 9 Fine del diritto ai sussidi

Il presente articolo corrisponde all’articolo 8 capoverso 2 del Concordato sulle borse di studio e, per chiarezza, viene recepito come disposizione separata.

Per le formazioni del livello terziario A, il diritto ai sussidi dura sino al conseguimento di un primo diploma di master e per le formazioni del livello terziario B, sino al superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore oppure sino al conseguimento del diploma di una scuola specializzata superiore.

Art. 10 Libera scelta dell’indirizzo di studio e del luogo di studio

La libertà di scelta resta immutata rispetto alla legge vigente e corrisponde all’articolo 14 capoverso 1 del Concordato sulle borse di studio.

Il nuovo capoverso 2 recepisce in toto il capoverso 2 del succitato articolo del Concordato sulle borse di studio che contempla il caso delle formazioni all’estero, per le quali si presuppone che, di principio, il richiedente soddisfi le condizioni di ammissione previste per una formazione equivalente in Svizzera. Le competenti autorità cantonali decidono se l’equivalenza è data per quanto riguarda il diritto ai sussidi.

Il capoverso 3 riprende a sua volta il capoverso 3 dell’articolo 14 del Concordato sulle borse di studio: se il richiedente non opta per la formazione economicamente più conveniente, i Cantoni non sono obbligati a tenere conto dei costi supplementari, ma unicamente delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa (p. es. scuola pubblica invece che scuola privata). Analogamente, se il richiedente non opta per l’istituzione di formazione a lui geograficamente più vicina (p. es. scegliendo una scuola universitaria fuori Cantone), i Cantoni non sono obbligati a farsi carico dei costi supplementari di vitto e alloggio, ma unicamente delle spese che sarebbero ugualmente derivate dal frequentare l’istituzione più vicina.

Art. 11 Durata

I sussidi possono essere versati per tutta la durata regolamentare della formazione. Il recepimento materiale delle disposizioni dell’articolo 13 del Concordato sulle borse di studio nei capoversi 1 e 2 permette di disciplinare nel presente articolo anche la questione del cambiamento della formazione. L’articolo 11 della vigente legge sui sussidi all’istruzione, con i suoi «motivi importanti» di difficile interpretazione, risulta quindi superfluo e può essere stralciato.

Con il recepimento dell’articolo 16 capoverso 2 del Concordato sulle borse di studio nel nuovo capoverso 3 si stabilisce che se per ragioni sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale, la durata del diritto ai sussidi deve essere prorogata di conseguenza.

Art. 12 Strutture di formazione particolari

La disposizione che sancisce la possibilità di tenere conto delle formazioni strutturate in modo particolare resta invariata e corrisponde all’articolo 16 capoverso 1 del Concordato sulle borse di studio.

Sezione 4: Cantone competente

Art. 13 Domicilio giuridico ai fini delle borse di studio

Il presente articolo è modificato formalmente soltanto in misura molto limitata. La definizione di «domicilio giuridico ai fini delle borse di studio» data nel capoverso 2 ha