Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

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4. Controprogetto indiretto: revisione totale della legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all’istruzione)

Secondo il Consiglio federale, un trasferimento di competenza come quello proposto nell’iniziativa popolare federale sulle borse di studio è inopportuno. Come già menzionato (cfr. n. 3.5), l’estensione delle prestazioni chiesta dai promotori dell’iniziativa, secondo cui i sussidi all’istruzione devono garantire un tenore di vita minimo, cagionerebbe costi supplementari ingenti che dovrebbero essere compensati nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione e in altri settori politici della Confederazione. Considerando la situazione nell’insieme, questa operazione comporterebbe un indebolimento del settore svizzero dell’educazione, della ricerca e

dell’innovazione. Se venisse accettata, l’iniziativa bloccherebbe sine die il processo di armonizzazione avviato dai Cantoni. Ne conseguirebbe di fatto una cristallizzazione della situazione attuale, definita insostenibile dai promotori dell’iniziativa.

Tabella 4: ripartizione delle competenze e dei compiti in materia di sussidi

all’istruzione secondo l’iniziativa sulle borse di studio

Livello di formazione Competenza normativa Esecuzione Finanziamento

Scuole universitarie Cantoni/Confederazione Cantoni Cantoni

(terziario A) Confederazione (in

base alle prestazioni)

Formazione professio- Cantoni/Confederazione Cantoni Cantoni/

nale superiore Confederazione (in (terziario B) base alle prestazioni)

Formazione professio- Cantoni Cantoni Cantoni

nale di base, liceo, of-

ferte passerella ecc.

(secondario II)

Il Consiglio federale ha perciò optato per un procedimento che permette di venire incontro alla richiesta di armonizzare le borse di studio in tutta la Svizzera avanzata dai promotori dell’iniziativa e di accelerarne i tempi di attuazione. A tal fine ha elaborato un controprogetto indiretto che prevede il recepimento mirato, nella legge federale sui sussidi all’istruzione, di disposizioni formali del Concordato sulle borse di studio. Il progetto prevede inoltre che i sussidi federali siano in futuro calcolati in base alle prestazioni effettivamente fornite dai Cantoni. L’importo dei fondi stanziati dalla Confederazione, invece, continuerà a essere determinato dai decreti federali sottoposti per approvazione al Parlamento nel quadro del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione e dalla loro messa in atto nei preventivi federali annuali. L’esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all’istruzione resterà, come sinora, di competenza dei Cantoni.

Il Consiglio federale ha esaminato anche la possibilità di un controprogetto diretto all’iniziativa popolare che avrebbe permesso di applicare anche al settore delle borse di studio la dichiarazione di obbligatorietà generale dei concordati cantonali. Dato che è sostanzialmente favorevole agli sforzi di armonizzazione intrapresi dai Cantoni, come ha avuto modo di ribadire più volte nei suoi pareri in risposta a diversi interventi parlamentari20, il Collegio governativo ha rinunciato a questa opzione.

20 Cfr. Mo. 06.3178 CSEC-N, Po. 06.3300 Pfister Theophil, Po. 06.3304 Leumann-Würsch Helen, Po. 06.3342 Randegger Johannes, Mo. 06.3716 Dupraz John, Iv. Ct. 07.3080 SO, Iv. Pa. 07.4500 Bruderer Pascale (tutti tolti dal ruolo)