Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine

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2.1.4.5 Rapporto del Consiglio federale sulla violenza e la negligenza in famiglia

Nel giugno 2012 il Consiglio federale ha presentato il rapporto «Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all’infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?»25 in risposta al postulato Fehr Jacqueline (07.3725) del 5 ottobre 2007.

Il rapporto tratta prioritariamente i fenomeni della violenza fisica, psichica e sessuale di genitori, patrigni, matrigne o altre persone con compiti educativi nei confronti dei minori (maltrattamenti sui minori), della negligenza nei loro confronti in seno alla famiglia (negligenza familiare) e dell’esposizione dei minori alla violenza di coppia o ai conflitti di coppia che degenerano. Si interroga su quali misure devono essere adottate in Svizzera per ridurre questi fenomeni e attenuarne le conseguenze sullo sviluppo dei diretti interessati ed esamina quali lacune si riscontrano e come si possono eliminare.

Le cause dei maltrattamenti sui minori, della negligenza familiare e dell’esposizione alla violenza di coppia sono molteplici. Le misure adottate dallo Stato per lottare contro questi fenomeni devono quindi fondarsi su un approccio molto ampio che vada oltre la protezione immediata delle vittime o l’intervento in situazioni di violenza o negligenza. Queste misure devono inoltre ridurre a diversi livelli i fattori che incidono sul rischio di maltrattamenti sui minori, negligenza familiare e violenza di coppia e rafforzare i fattori di protezione da tali fenomeni. L’aiuto all’infanzia e alla gioventù riveste in tale contesto una notevole importanza. Il termine aiuto all’infanzia e alla gioventù indica «un settore d’azione di un moderno Stato sociale volto a creare, in parallelo alla scuola (o alle istituzioni attive nell’educazione formale e nella formazione professionale) e alle prestazioni private fornite dalle famiglie e dai sistemi di parentela, le condizioni sociali necessarie allo sviluppo dei bambini e dei giovani»26. Un’offerta di aiuto all’infanzia e alla gioventù ampia, professionale e pubblicamente accessibile riduce i fattori di rischio che generano maltrattamenti sui minori e negligenza e rafforza i fattori di protezione.

Attualmente la Svizzera non dispone di definizioni uniformi in materia di aiuto all’infanzia e alla gioventù né esiste una panoramica delle offerte esistenti, che sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Nel rapporto sono perciò definite le prestazioni di base di un moderno sistema dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù. La Confederazione, secondo l’articolo 26 LPAG, può inoltre sostenere i Cantoni per programmi volti a sviluppare ulteriormente l’aiuto all’infanzia e alla gioventù.

Oltre a offrire prestazioni dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù, lo Stato prevede sanzioni penali in caso di reati contro minori e protegge questi ultimi direttamente da violenze (divieto di avvicinarsi, di trattenersi in determinati luoghi e/o di mettersi in contatto)27.

2.1.5 Partecipazione

Le esigenze di una vasta partecipazione dei fanciulli e dei giovani si possono desumere dagli articoli 41 capoverso 1 lettera g e 67 Cost. e dalle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Gli articoli 2, 3, 6 e 12 di quest’ultima contengono disposizioni intese a tutelare, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse superiore del fanciullo (art. 3), a vietare ogni forma di discriminazione (art. 2), ad assicurare lo sviluppo del fanciullo (art. 6) e a garantirgli il diritto di essere ascoltato (art. 12).

25 Rapporto del Consiglio federale «Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all’infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?» del 27 giugno 2012, disponibile sul sito http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00066/index.html?lang=it (cit. Violenza e negligenza in famiglia).

26 Violenza e negligenza in famiglia, pagg. 21 e 22.

27 Norma di protezione contro la violenza ai sensi dell’art. 28b CC.