Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine

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giovanili extrascolastiche, promozione della partecipazione) dei giovani. Anche a livello federale non esiste alcuna strategia globale esplicita nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù atta a coordinare e gestire le misure già esistenti.

Per capire che la situazione attuale è insoddisfacente, basta gettare uno sguardo ai settori sottoelencati.

Nell’ambito della protezione di diritto civile dei fanciulli per esempio, nonostante il diritto federale unitario, la qualità dell’attuazione varia enormemente. L’articolo 317 CC dispone che i Cantoni assicurino con appropriate prescrizioni l’acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell’aiuto alla gioventù. Come constata anche il Consiglio federale nel suo ultimo rapporto sull’argomento31, i Cantoni adempiono questo compito in modi molto diversi. Meno della metà di essi32 dispone di una legge sull’aiuto alla gioventù. L’attuazione della protezione di diritto civile dei fanciulli è menzionata brevemente soltanto nelle legislazioni sull’aiuto sociale. Una definizione comune dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù e una panoramica delle prestazioni proposte in questo settore non esistono. Un po’ ovunque i compiti legati all’aiuto alla gioventù sono di competenza pressoché esclusiva dei Comuni, con differenze marcate tra la Svizzera tedesca e la Svizzera occidentale. Mentre in tutti i Cantoni di quest’ultima esistono uffici cantonali di assistenza dei minorenni che offrono servizi su larga scala, nella Svizzera tedesca tali prestazioni sono rare. Riassumendo si può constatare che l’aiuto all’infanzia e alla gioventù ha una configurazione molto particolare e che il coordinamento a livello nazionale sta appena muovendo i primi passi.

Anche l’incoraggiamento dei fanciulli e dei giovani compete innanzitutto ai Cantoni e ai Comuni. A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere, qualora sia di interesse nazionale, l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti33.

Con la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo la Svizzera si è impegnata a incoraggiare e rispettare a livello nazionale i diritti del fanciullo ivi sanciti. È tenuta, tra l’altro, a presentare periodicamente al Comitato dell’ONU per i diritti del fanciullo un rapporto sui progressi conseguiti e gli ostacoli incontrati nell’attuazione della Convenzione. Negli ultimi anni le scadenze di presentazione dei rapporti non sono state rispettate come previsto34, una circostanza che non ha fatto onore alla Svizzera nel contesto internazionale. La Confederazione non possiede inoltre una strategia che le consentirebbe di adottare misure e perseguire obiettivi almeno per i principali settori della politica dell’infanzia e della gioventù. Questa sarebbe quanto meno una condizione che le permetterebbe di fare rapporto in merito all’attuazione delle misure e ai progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi. La nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche consente di fare i primi passi in questa direzione.

Nell’ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media, l’attuale sistema dei media d’intrattenimento (film, videogiochi) punta soprattutto sul controllo esercitato dal settore stesso. I Cantoni sono responsabili delle prescrizioni legali, mentre la Confederazione ha le mani legate per quanto concerne la possibilità di fissare valori di riferimento per le misure di regolamentazione applicabili dai Cantoni. A tutt’oggi non esiste nemmeno una base costituzionale per istituire un servizio di regolazione nazionale incaricato di proteggere i giovani dai rischi dei media o un centro di competenza nazionale per i media elettronici35.

31 Violenza e negligenza in famiglia, pagg. 40 segg.

32 BE, BL, BS, FR; GE, JU, OW, VD, VS, TI, ZH.

33 Cost. art. 67 cpv. 2.

34 Il primo rapporto della Svizzera è stato approvato dal Consiglio federale nel novembre 2001 ed esaminato dal Comitato per i diritti del fanciullo nel giugno 2002. Il secondo, terzo e quarto rapporto sono stati approvati dal Consiglio federale il 4 luglio 2012 nel rapporto consolidato della Svizzera sull’attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

35 Cfr. le risposte del Consiglio federale agli interventi parlamentari 10.3761 Ip. Amherd. «Media e protezione dei giovani. Quali misure dopo i programmi di prevenzione?» e 10.4079 Mo. Amherd. «Protezione della gioventù dai rischi dei media. Istituzione di un centro di competenza nazionale per i media elettronici ».