Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Nel 2000 la Convenzione sui diritti del fanciullo è stata rafforzata mediante un protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia16. La protezione dei fanciulli è potenziata definendo chiaramente le nozioni di vendita di fanciulli, prostituzione infantile e pedopornografia. Il protocollo facoltativo è entrato in vigore per la Svizzera nel 2006. A livello europeo la Convenzione di Lanzarote17 del Consiglio d’Europa migliora la protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento sessuale effettuato mediante la prostituzione e la pornografia. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2010. Attualmente sono in corso i lavori necessari (adeguamento del Codice penale incluso) per ratificarla.

2.1.2.2 Costituzione federale

La Costituzione federale contiene numerose disposizioni che si occupano di politica dell’infanzia e della gioventù. L’articolo 11 Cost. per esempio, che enuncia un diritto fondamentale, garantisce ai fanciulli e agli adolescenti il diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo e, nei limiti delle loro capacità, a esercitare autonomamente i loro diritti. L’articolo 11 Cost. non figurava ancora nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale ed è stato inserito in quest’ultima su proposta dell’Associazione svizzera delle associazioni giovanili. Il Tribunale federale lo ha qualificato come una disposizione programmatica dei diritti fondamentali18. L’articolo 11 Cost. non conferisce ai fanciulli e agli adolescenti un diritto esigibile, ma obbliga le autorità a provvedere, nell’ambito delle loro competenze, ad attuare le garanzie menzionatevi e va perciò inteso come un compito trasversale.

Alle lettere c, f e g dell’articolo 41 capoverso 1 Cost. sono inoltre enumerati obiettivi sociali riguardanti gli interessi della politica dell’infanzia e della gioventù che, tuttavia, non rientrano nella categoria dei diritti fondamentali e non sono quindi esigibili, ma sono piuttosto disposizioni che definiscono degli obiettivi per lo Stato. Anche in questo caso le autorità federali e cantonali sono sollecitate a realizzare in tutti i settori giuridici, nell’ambito delle loro competenze e dei mezzi disponibili, gli obiettivi enunciati nell’articolo 41 Cost. e, di conseguenza, anche quelli propri della politica dell’infanzia e della gioventù.

Da quanto sopra si evince che sia la Confederazione sia i Cantoni sono tenuti, mediante diverse disposizioni internazionali e costituzionali, nell’esercizio delle competenze conferite loro altrove, a proteggere e incoraggiare in modo particolare i fanciulli e gli adolescenti. Se intende anche legiferare nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù, allora la Confederazione necessita di una base costituzionale che le conferisca competenza giuridica.

L’articolo 67 capoverso 1 Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a tener conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù. Di conseguenza la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a considerare tali bisogni come compito trasversale nell’ambito della loro attività legislativa attenendosi tuttavia alle competenze che la Costituzione federale attribuisce loro. L’articolo 67 capoverso 1 Cost. non conferisce infatti alla Confederazione competenze supplementari e, dal punto di vista del contenuto, va inteso piuttosto come un incitamento ad agire a livello federale e cantonale.

Una base legale che conferisce alla Confederazione la competenza di agire nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù si desume dall’articolo 67 capoverso 2 Cost. secondo cui «a complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti». Secondo questa disposizione dunque, essa ha la competenza di emanare proprie misure di sostegno e incoraggiamento parallelamente a quelle adottate dai

16Protocollo facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la

vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia,

RS 0.107.2.

17 Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

18 Cfr. in proposito la decisione del Tribunale federale DTF 126 II 377.