Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Obiettivi della nuova disposizione costituzionale

La politica dell’infanzia e della gioventù svolge una funzione trasversale in quanto contempla molti aspetti della politica e dell’azione dello Stato che si sovrappongono reciprocamente. Lo scopo del nuovo articolo costituzionale è di consentire alla Confederazione di assumere questa funzione trasversale, vale a dire di sostenere misure nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù o di adottarne autonomamente. Sono pertanto importati tutti i settori che costituiscono l’essenza della politica dell’infanzia e della gioventù, ossia la protezione, l’incoraggiamento e lo sviluppo nonché la partecipazione ai dibattiti e alle decisioni.

Il nuovo articolo costituzionale consente di porre le basi per una politica globale dell’infanzia e della gioventù e permetterà alla Confederazione di intervenire materialmente nei principali settori interessati. All’occorrenza, la Confederazione deve poter agire con rapidità sul piano legislativo senza che sia necessario creare una nuova base costituzionale per ogni settore in questione.

Grazie a questa nuova competenza legislativa federale e a una migliore collaborazione risultante da una ripartizione chiara dei compiti e dei ruoli, l’attuazione della politica dell’infanzia e della gioventù dovrebbe essere più efficiente e coerente con la collaborazione di tutte le cerchie interessate. Lo scopo è di stabilire una strategia coerente in questo ambito.

La nuova disposizione costituzionale non deve tuttavia essere eccessiva: per tale motivo è stata scelta consapevolmente la formulazione potestativa. Non si tratta infatti di stravolgere la ripartizione attuale delle competenze. La Confederazione è incaricata di intervenire in maniera coordinata, emanando regole generali, senza pregiudicare la ripartizione dei compiti fondata sul principio di sussidiarietà. Il ruolo dei Cantoni e dei Comuni nella politica dell’infanzia e della gioventù non deve essere sminuito né messo in dubbio. Contrariamente alla situazione attuale la Confederazione deve tuttavia poter definire, se necessario, standard minimi, per esempio nei settori menzionati nel numero 3, nell’ambito della partecipazione dei fanciulli e dei giovani o nel settore della formazione dei genitori. I dettagli dovranno essere discussi a livello legislativo nel quadro dell’attuazione della nuova disposizione costituzionale.

Anche i Comuni e le Città saranno chiamati a svolgere un ruolo importante nella politica dell’infanzia e della gioventù. Essendo i più vicini ai fanciulli e ai giovani costituiscono l’ambiente in cui vivono e conoscono le loro esigenze, ma anche i problemi concreti della politica dell’infanzia e della gioventù. Tuttavia, citare esplicitamente le Città e i Comuni nel nuovo capoverso dell’articolo 67 Cost. sarebbe contrario al sistema a due livelli sancito nella Costituzione. Anche se una norma costituzionale, per il suo tenore, concerne solo la Confederazione e i Cantoni, è evidente che si applica anche ai Comuni, pur spettando ai Cantoni la ripartizione dei compiti al proprio interno.

Affinché la politica dell’infanzia e della gioventù sia efficace, occorre soprattutto che tutte le cerchie interessate la applichino attivamente e non si limitino a reagire quando i bisogni si fanno sentire più o meno urgentemente. Per chiarire l’importanza di questo concetto, è opportuno introdurre nel capoverso 1 dell’articolo 67 Cost. modificato il riferimento a una politica attiva dell’infanzia e della gioventù. La formulazione della disposizione intende incoraggiare le cerchie interessate ad assumersi le proprie responsabilità e a impegnarsi in tutti i settori della politica dell’infanzia e della gioventù in funzione delle proprie competenze. Sono indispensabili l’aiuto reciproco e la collaborazione della Confederazione e dei Cantoni. Questo principio è sancito nell’articolo 44 Cost., per cui non è necessario menzionare esplicitamente il concetto di coordinamento nell’articolo 67 Cost..