Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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Un esempio di partecipazione realizzato in Svizzera consente alle associazioni giovanili di esprimere il proprio parere su progetti di legge nell’ambito della procedura di consultazione. Anche la Sessione federale dei giovani, che si svolge una volta all’anno, è uno strumento di partecipazione: attira infatti l’attenzione sulle questioni inerenti alla politica della gioventù. Con le petizioni e altre dichiarazioni consegnate al presidente del Consiglio nazionale al termine dell’assemblea plenaria, i giovani di età inferiore ai 14 anni possono esporre i propri interessi (senza tuttavia avere diritto a «trattazione»). Da qualche tempo si discute la possibilità di coinvolgere direttamente una parte dei giovani nelle decisioni politiche abbassando l’età del diritto di voto a 16 anni. Glarona è il solo Cantone ad avere introdotto il diritto di voto a 16 anni; negli altri Cantoni la proposta è stata discussa, per essere poi respinta.
3 Valutazione della necessità di agire
Come illustrato al numero 2, in Svizzera la politica dell’infanzia e della gioventù è caratterizzata dal sistema federalista e quindi anche da diversi approcci nell’ambito della protezione dei fanciulli e dei giovani, dell’incoraggiamento e della partecipazione. La competenza principale spetta ai Cantoni che configurano e attuano in modi molto diversi la politica dell’infanzia e della gioventù. A seconda del settore tematico, della regione o dell’attualità politica, la protezione, l’incoraggiamento e la partecipazione sono concretizzate in proporzione diversa, presentano qualità differenti e sono a volte lacunosi. La maggior parte degli enti statali e non statali che operano nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù sono attivi a livello sia nazionale sia cantonale e comunale. Non è più possibile delimitare con chiarezza nemmeno le competenze giuridiche e pratiche i cui confini, con l’andar del tempo, sono sfumati.
Anche l’introduzione della LPAG non ha cambiato fondamentalmente la situazione. La LPAG è stata concepita come uno strumento d’incentivazione e non contiene prescrizioni materiali a destinazione dei Cantoni. Alla Confederazione non spettano infatti altri compiti di coordinamento che le consentano di imporre ai Cantoni una qualsiasi cosa oltre agli scambi di informazioni e di esperienze. Manca la base costituzionale: nella sua forma attuale, l’articolo 67 Cost. non contiene alcuna disposizione che obblighi i Cantoni a svolgere attività concrete nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù o in virtù della quale si possano loro imporre disposizioni che fissino contenuti vincolanti al di fuori del quadro legislativo civile e penale. La Confederazione non può dunque introdurre norme qualitative né imporre condizioni minime a destinazione dei Cantoni in questo campo 29.
Gli attuali sviluppi in ambito sociale ed economico spingono invece la Confederazione ad assumere un ruolo più attivo nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù.
Il passaggio dal mondo della scuola e della formazione alla vita autonoma avviene secondo schemi meno rigidi e prevedibili. I giovani hanno un maggior numero di possibilità e opportunità, le esperienze fatte dalla generazione dei genitori non risultano più essere uno strumento di orientamento affidabile.
Per i fanciulli e i giovani utilizzare le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione è diventato naturale. Le opportunità, ma soprattutto i pericoli, che i nuovi media comportano costituiscono sfide particolari.
Anche il cambiamento demografico e le dinamiche migratorie esigono sforzi coordinati per soddisfare la nuova configurazione dell’attuale politica dell’infanzia e della gioventù.
Nonostante le numerose misure già esistenti, per il momento né a livello federale né a livello cantonale si può parlare di un ampio coordinamento30. Soltanto un terzo circa dei Cantoni dispone di un’unica unità amministrativa responsabile sia per le misure di protezione (per es. tutela, auto sociale) che per quelle di promozione (prevenzione primaria, sostegno alle attività
29 Cfr. il messaggio del Consiglio federale concernente la LPAG, FF 2010 5991, in particolare 6005.
30 Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù, pag. 6.