Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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Ne consegue che i fanciulli e i giovani vanno trattati come soggetti di diritto autonomi quando si tratta della loro situazione di vita personale. Il diritto di esprimere liberamente la propria opinione ha perciò una vasta portata: comprende sia diritti individuali, come quello di essere ascoltato durante la procedura di divorzio dei genitori per esempio, sia diritti collettivi, come la partecipazione a decisioni politiche che interessano direttamente fanciulli e giovani.
2.1.5.1 Diritto di essere ascoltato
Il diritto di essere ascoltato, così com’è iscritto nell’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, può essere fatto valere direttamente come diritto individuale giustiziabile in ogni procedura civile, penale e amministrativa: garantisce ai fanciulli e agli adolescenti capaci di discernimento la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura decisionale che concerna i loro interessi giuridici o effettivi personali. Si applica quindi, per esempio, alle procedure davanti alle commissioni scolastiche, nelle questioni inerenti il diritto di famiglia o degli stranieri. La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) ha trattato approfonditamente l’argomento in occasione del suo Seminario di Bienne 2010 e ha pubblicato i risultati nel rapporto «Ascoltiamo i bambini. Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati»28.
In questo settore la Confederazione dispone già di ampie competenze nella maggior parte delle procedure che possono riguardare fanciulli e adolescenti in virtù degli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost., per quanto riguarda le procedure civile e penale, e dell’articolo 121 Cost. per quanto riguarda il settore degli stranieri e dell’asilo. Non rientrano invece nel settore di competenza della Confederazione le procedure cantonali per esempio nell’ambito dell’obbligo scolastico o dell’aiuto sociale.
2.1.5.2 Diritto di partecipazione alla vita politica e sociale
Partecipazione significa la possibilità per i fanciulli e gli adolescenti, quale gruppo d’interesse e mediante forme di partecipazione appropriate, di influenzare i processi politici e sociali di pianificazione e decisione. Contrariamente al diritto di essere ascoltato, questo diritto non si può rivendicare direttamente e deve essere concretizzato a livello di legge.
Da parte della Confederazione, la ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nel 1997 e la redazione del primo rapporto della Svizzera sull’attuazione di detta Convenzione nel 2001 hanno contribuito a promuovere ulteriormente la partecipazione dei fanciulli. In tale contesto sono stati intensificati segnatamente i contatti tra Confederazione e organizzazioni non governative nell’ambito dei diritti del fanciullo.
A livello locale e regionale sono emerse tutta una serie di possibilità di partecipazione politica, istituzionalizzate spesso sotto forma di consigli e parlamenti dei giovani. Alcune Città e certi Comuni hanno predisposto anche altri strumenti di partecipazione politica dei giovani che hanno meno di 18 anni come lo Jugendlichenvorstoss a San Gallo o il diritto di proposta di parlamenti dei giovani a livello comunale. Nella pratica accade che le possibilità di partecipazione coincidono per lo più con l’istituzionalizzazione della promozione dei fanciulli e dei giovani. La partecipazione politica diretta di fanciulli e giovani nell’ambiente in cui vivono, e quindi a livello cantonale e comunale, è fondamentale. Occorre fare in modo che tali possibilità siano aperte a tutti i giovani domiciliati in Svizzera. Comuni e Città, per esempio, nell’ambito del programma UE «Gioventù in azione» menzionato in precedenza, possono sviluppare o perfezionare in partenariati binazionali o trinazionali occasioni di partecipazione per fanciulli e giovani e attuarle sul posto.
28 http://www.ekkj.admin.ch/c_data/i_11_ekkj_rap_kinder.pdf