Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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Svizzera lo sottoporrà a verifica dopo che l’UE l’avrà approvato e, se lo riterrà sensato e auspicabile, deciderà di parteciparvi.
2.1.4 Protezione
2.1.4.1 Protezione dei fanciulli ai sensi del diritto civile
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Il Codice civile svizzero (CC) disciplina a livello federale, tra l’altro, le condizioni relative alla protezione dei fanciulli ai sensi del diritto civile. Se i genitori non garantiscono sufficientemente la cura e l’educazione dei figli e il bene di questi è minacciato, le autorità sono tenute a ordinare misure opportune. Tali misure consistono innanzitutto e di preferenza nell’ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio o nell’impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e nel designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 CC). Un’altra possibilità consiste nel sostenere i genitori nei loro compiti educativi (curatela secondo l’art. 308 CC) o, qualora il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, privando i genitori della custodia parentale (art. 310 CC) o dell’autorità parentale (artt. 311/312 CC).
L’articolo 316 CC prevede che l’affiliante abbisogni di un’autorizzazione dell’autorità tutoria o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale. Le relative disposizioni di esecuzione sono disciplinate nell’ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin)22. Quest’ultima è stata sottoposta a revisione e ora prevede, tra l’altro, che il collocamento di affiliati e il sostegno alle famiglie affilianti soggiacciano in futuro a un obbligo di comunicazione e vigilanza. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 in modo da dare ai Cantoni tempo sufficiente per istituire la nuova autorità. Le altre modifiche, che disciplinano in particolare l’obbligo di autorizzazione per l’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione, entreranno in vigore già il 1° gennaio 2013.
Il diritto tutorio riveduto (art. 440 riv. CC), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, contiene prescrizioni minime di diritto federale per la futura autorità professionale di protezione dei minori e degli adulti.
2.1.4.2 Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
Con l’entrata in vigore dell’articolo 386 del Codice penale (CP)23 il 1° gennaio 2006 è stata istituita una base legale per le attività di prevenzione della Confederazione che offre a quest’ultima la possibilità di prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. Può anche sostenere progetti o partecipare a organizzazioni che eseguono dette misure. Il 1° agosto 2010 è entrata in vigore l’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1) fondata su questo articolo. In base all’ordinanza la Confederazione può attuare programmi nazionali o progetti modello. Inoltre, può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica. L’ordinanza costituisce inoltre la base del programma nazionale di prevenzione Giovani e violenza e del programma nazionale Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali (2.1.4.3 e 2.1.4.4). La Confederazione dispone inoltre di un credito «Diritti del fanciullo» con cui s’impegna a far conoscere meglio la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
21RS 210.
22 RS 211.222.338.
23 RS 311.0.