Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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2.1.2 Aspetti internazionali e costituzionali
La politica dell’infanzia e della gioventù si basa sulla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e sulla Costituzione federale.
2.1.2.1 Diritto internazionale
La Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo13 all’inizio del 1997. La Convenzione sottolinea la responsabilità degli Stati per quanto riguarda la protezione e il benessere dei minori (fino ai 18 anni), riassume i diritti umani concernenti i settori importanti della vita del fanciullo e stabilisce i diritti particolari a protezione, incoraggiamento e partecipazione dei fanciulli fino ai 18 anni. I quattro principi elementari su cui si fonda la Convenzione comprendono la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo, la garanzia contro ogni forma di discriminazione, la tutela dell’interesse preminente del fanciullo e la sua partecipazione.
La Convenzione protegge i fanciulli e li riconosce come persone autonome con propri obiettivi e una propria volontà ed esige che, in tutte le decisioni che li riguardano, il loro benessere sia prioritario. Fanciulli e giovani sono considerati soggetti giuridici, ossia portatori di diritti propri, e non semplici «oggetti» i cui diritti si riducono a misure di protezione. Numerosi articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo prevedono principi generali nell’ambito della protezione dei fanciulli e dei giovani nonché dei diritti del fanciullo; alcune disposizioni rappresentano inoltre garanzie direttamente applicabili e, di conseguenza, diritti esigibili in via giudiziaria (per. es. il diritto di essere ascoltato secondo l’art. 12 della Convenzione). Oltre a ciò esistono anche diverse prescrizioni programmatiche che obbligano gli Stati parti a legiferare per attuare i diritti enunciati nella Convenzione. In questo senso l’articolo 4 è di fondamentale importanza. Secondo questa disposizione gli Stati parti devono «adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione». Le osservazioni generali n. 5 (2003) relative a questo articolo specificano tuttavia che le strutture federalistiche non possono servire a giustificare l’attuazione lacunosa dei diritti del fanciullo previsti nella Convenzione. Pur non comportando alcuna vera ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo obbliga tuttavia sia l’una che gli altri, nel quadro delle rispettive competenze e impiegando tutte le misure appropriate, a concretizzare i diritti che prevede.
Per quanto riguarda la violenza contro i fanciulli e i giovani all’interno della famiglia, sono particolarmente importanti gli articoli 18, 19 e 34. Secondo l’articolo 18 la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori. Secondo l’articolo 19 gli Stati parti sono tenuti ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. L’articolo 34 esige la protezione del fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.
Oltre a quanto sopra, l’articolo 10 n. 3 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto sociale)14 e l’articolo 24 capoverso 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto civile)15 prevedono la particolare protezione di fanciulli e giovani. In entrambe le disposizioni l’accento è posto sulla protezione e sui diritti dei fanciulli; l’articolo 24 capoverso 1 del Patto civile fa inoltre riferimento agli altri diritti garantiti dal Patto ed esige per ogni fanciullo il diritto a quelle misure che richiede il suo stato minorile. In entrambi i casi si tratta di disposizioni programmatiche da cui non si possono dedurre diritti esigibili. Ciononostante gli Stati parti sono sollecitati a conseguire gli obiettivi menzionati attivandosi dal punto di vista legislativo.
13 Convenzione sui diritti del fanciullo, RS 0.107.
14 RS 0.103.1.
15 RS 0.103.2.