Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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4.2 Complemento apportato al testo proposto dall’autrice dell’iniziativa
Nel testo originario proposto dall’autrice dell’iniziativa volto a completare l’articolo 67 Cost. il concetto di «partecipazione» non è menzionato. Per analogia con la versione attualmente in vigore dell’articolo 67 Cost. («bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù») e in conformità con gli articoli 11 e 41 Cost., la formulazione proposta dalla consigliera nazionale Amherd contempla esplicitamente solo l’incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani. Secondo la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo la politica dell’infanzia e della gioventù conta un terzo pilastro, oltre alla protezione e all’incoraggiamento, rappresentato dalla partecipazione. La Convenzione ONU definisce la partecipazione come un termine generico che comprende, da un lato, il diritto dei fanciulli e dei giovani di partecipare alla vita politica e sociale e, dall’altro, il diritto di essere ascoltati (cfr. n. 2.1.5).
La Confederazione dispone già delle competenze legislative in materia civile e penale e per quanto riguarda il diritto degli stranieri e dell’asilo. In questi ambiti può dunque emanare disposizioni concernenti il diritto dei fanciulli e dei giovani di essere ascoltati. La competenza legislativa della Confederazione in questi settori non si limita a stabilire principi, ma è globale e va dunque al di là della competenza auspicata nella nuova disposizione costituzionale. Alcune procedure che concernono i fanciulli e i giovani rientrano esclusivamente nella competenza legislativa dei Cantoni, che devono tuttavia garantire loro il diritto di essere ascoltati conformemente alla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (cfr. n. 2.1.5.1). Di conseguenza, la Commissione ritiene che sia superfluo sancire ancora nella nuova disposizione costituzionale il diritto di essere ascoltati e conferire alla Confederazione competenze legislative supplementari in questo settore specifico. In particolare, occorre rispettare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni senza ingerire nelle competenze esistenti in questo settore.
La partecipazione alla vita politica e sociale, ossia la possibilità per i fanciulli e i giovani di influenzare i processi pianificatori e decisionali sociali, costituisce invece un elemento che merita di essere iscritto nella disposizione costituzionale accanto all’incoraggiamento e alla protezione. Anche le organizzazioni attive in materia di diritti dell’infanzia domandano regolarmente che i fanciulli e i giovani possano partecipare maggiormente e in misura sufficiente alla concezione della politica che li concerne.
La partecipazione dei fanciulli e dei giovani ai processi politici è sancita solo in alcune disposizioni della nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche. È stata istituita la base legale per poter promuovere, soprattutto sul piano finanziario, diverse possibilità di partecipazione politica a livello federale. Anche il finanziamento della Sessione federale dei giovani poggia su una base legale. La Confederazione non dispone tuttavia della competenza di stabilire principi concernenti la partecipazione dei fanciulli e dei giovani alla vita politica e sociale, ma la modifica costituzionale proposta si prefigge di colmare questa lacuna. È auspicato soprattutto un maggior impegno a favore della partecipazione dei fanciulli e dei giovani ai livelli cantonale e comunale. Anche il Consiglio federale fa riferimento, nel suo rapporto strategico del 2008, alle lacune emerse in occasione di vari studi concernenti la partecipazione dei fanciulli e dei giovani ai processi politici: a tutti i livelli si può constatare che il numero di giovani che si impegnano nelle questioni pubbliche è relativamente basso. Inoltre, la loro partecipazione è per lo più limitata alle decisioni che li riguardano in via esclusiva. Quando, invece, le decisioni riguardano in egual misura adulti, bambini e giovani, queste ultime due categorie sono raramente coinvolte nei processi decisionali. La maggior parte delle attuali possibilità di partecipazione ha, inoltre, vita breve per mancanza o insufficienza di collegamenti con altri progetti realizzati in ambito comunale o scolastico. Va infine segnalata la parziale mancanza di strategie e strutture di sostegno indispensabili al buon esito del processo di istituzionalizzazione della partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita politica36.
36 Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù, pag. 27.