Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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livello comunale vengono compiuti sforzi volti a coinvolgere fanciulli e giovani nei processi politici di pianificazione e decisione nell’ambito di progetti puntuali, con fanciulli, o istituzionalizzati sotto forma di consigli di fanciulli, parlamenti dei giovani, più raramente anche abbassando a 16 anni l’età che dà diritto al voto. Singole leggi cantonali sull’infanzia e la gioventù oppure ordinamenti comunali istituzionalizzano questo genere di procedure. Nella maggior parte dei Comuni, dei Cantoni e presso la Confederazione mancano invece basi legali che chiedono la partecipazione obbligatoria di fanciulli e giovani nei processi politici11.
Il 1° luglio 2011 la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha istituito un nuovo servizio specializzato per le questioni dell’infanzia e della gioventù al quale ha annesso la Conferenza dei responsabili cantonali della protezione dell’infanzia e dell’aiuto alla gioventù, fino ad allora piuttosto informale. Inoltre, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica (CDIP) e la CDOS hanno deciso di unire al nuovo servizio, entro l’estate 2011, anche la Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG) che fino a quel momento faceva parte della CDOS.
La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) è responsabile della protezione dell’infanzia e della gioventù ai sensi del diritto penale nonché di seguire il programma nazionale «Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali» (2011–2015). La Conferenza dei Governi cantonali (CdC) si occupa invece del programma di prevenzione a livello nazionale «I giovani e la violenza» (2011–2015). La Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) è infine competente a livello intercantonale per la protezione dei fanciulli secondo il diritto civile.
2.1.1 Strategia del Consiglio federale per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù
In risposta a diversi interventi parlamentari che chiedevano alla Confederazione di assumere un ruolo più attivo nella politica dell’infanzia e della gioventù, nell’agosto 2008 il Consiglio federale ha pubblicato la Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù. Secondo il documento la politica dell’infanzia e della gioventù comprende tutte quelle attività, misure e strutture pubbliche volte a «garantire la protezione, in benessere e l’integrazione sociale di tutti i bambini e i giovani […], affinché diventino persone indipendenti e integrate nella società e ne siano tutelati gli interessi e le esigenze indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dall’origine o dall’integrità fisica o mentale»12.
La politica dell’infanzia e della gioventù è dunque un tipico compito trasversale che include una moltitudine di tematiche.
Il Consiglio federale ha considerato che occorre migliorare e rafforzare le misure della Confederazione nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù; in questo modo sarà infatti possibile contribuire a proteggere, incoraggiare e integrare tutti i fanciulli e i giovani nella nostra società. Dopo aver analizzato la situazione, ha proposto le seguenti misure nel quadro delle competenze sancite dalla Costituzione:
revisione totale della legge sulle attività giovanili (cfr. 2.1.3.1);
ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento
dei diritti del fanciullo (cfr. 2.1.4.2).
Entrambe le misure sono attuate.
11 Secondo rapporto ONG al Comitato dei diritti del fanciullo, Rete svizzera diritti del bambino, maggio 2009, pag. 14.
12 Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù, pag. 4.