Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine

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verso 1 (diventato secondo periodo del cpv. 2), la disposizione non comporta nuove competenze.

Cpv. 1bis

Il capoverso 1bis conferisce alla Confederazione una competenza legislativa facoltativa, concorrente, con forza derogatoria successiva, per emanare principi applicabili all’incoraggiamento e alla protezione dei fanciulli e dei giovani e alla loro partecipazione alla vita politica e sociale. La formulazione potestativa lascia alla Confederazione la libertà di adempiere o non adempiere questa competenza, che si limita del resto all’emanazione di tali principi.

Per partecipazione alla vita politica e sociale si intende la possibilità per i fanciulli e i giovani di influenzare attivamente, in quanto gruppo d’interesse e mediante le forme di partecipazione appropriate, i processi pianificatori e decisionali sociali. I fanciulli e i giovani potrebbero dunque partecipare non solo alle attività dei parlamenti appositamente istituiti ma anche, in modo adeguato, alla soluzione di problemi concreti di pianificazione che li riguardano da vicino, come le questioni relative alla sicurezza dei trasporti per il traffico lento o la sistemazione di spazi pubblici quali parchi giochi o impianti sportivi.

La nozione di legislazione quadro è relativamente generica e, secondo la prassi attuale concernente l’applicazione delle competenze limitate ai principi (cfr. art. 38 cpv. 2, 75 cpv. 1 e 79 Cost.), lascia al legislatore una certa libertà nel valutare le questioni su cui legiferare e il grado di precisione da applicare nell’ambito di tale competenza. Concretamente, occorrerà decidere quali contenuti vanno intesi come principi in virtù di questa competenza e, come tali, devono essere disciplinati dalla Confederazione. Una cosa è tuttavia chiara: questa nuova disposizione non può fungere da base per disciplinamenti esaustivi nei settori dell’incoraggiamento, della protezione e della partecipazione dei fanciulli e dei giovani alla vita politica e sociale, poiché gli stessi esulerebbero dalla competenza di legiferare sui principi applicabili in questo ambito.

La Confederazione deve tenere conto anche del fatto che tale competenza, in quanto trasversale, può entrare in conflitto con altre norme costituzionali o con competenze riservate ai Cantoni. Ciò sarebbe per esempio il caso se la Confederazione intendesse emanare prescrizioni concernenti misure che sconfinano nella sovranità cantonale in materia scolastica o inerenti alla legislazione cantonale sull’assistenza sociale. Nell’esercizio di questa sua nuova competenza ‒ nel caso in cui si sovrapponesse alle competenze cantonali ‒ la Confederazione dovrà dunque fare in modo di non svuotare di significato queste ultime (interpretazione armonizzata).

Minoranza (Pieren, de Courten, Freysinger, Grin, Keller Peter, Müri)

Una minoranza chiede di stralciare il capoverso 1bis. Introdurre una nuova competenza di legiferare sui principi offrirebbe alla Confederazione la possibilità di imporre ai Cantoni e ai Comuni standard minimi anche contro la loro volontà. Secondo la formulazione proposta, la Confederazione non sarebbe tenuta a coinvolgere i Cantoni e i Comuni in questo processo legislativo ed è perciò che tale formulazione va respinta.

6 Ripercussioni

6.1 Finanziarie e sull’effettivo del personale

Il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 67 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare principi sui temi della protezione, dell’incoraggiamento e della partecipazione. Le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale dipenderanno dall’uso che il legislatore farà di tale competenza.

L’articolo costituzionale non ha, in quanto tale, ripercussioni dirette per la Confederazione e i Cantoni, né sul piano finanziario né su quello del personale. La valutazione di tali ripercussioni sarà pertanto possibile solo sulla base delle misure concrete di attuazione del nuovo articolo.