Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine

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4.3 Non entrata in materia: motivazione della minoranza

Una minoranza (Müri, de Courten, Derder, Grin, Keller Peter, Pieren, Schillinger, Wasserfallen) è contraria al complemento apportato all’articolo 67 Cost.. Attualmente, l’incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani rientrano per lo più nella competenza dei Cantoni e dei Comuni, mentre la Confederazione assume in questo ambito compiti di sostegno e complementari. Secondo la minoranza questa ripartizione dei compiti, che poggia sui principi del federalismo e della sussidiarietà, non solo ha già dato buoni risultati ma è particolarmente adatta alla politica dell’infanzia e della gioventù: sul piano politico i Comuni, essendo i più vicini alle esigenze dei fanciulli e dei giovani, sono in grado di rispondere nel modo più adeguato. Anche i problemi concreti che concernono i fanciulli e i giovani e, di conseguenza, le sfide poste dalla politica dell’infanzia e della gioventù sorgono a livello locale nei Comuni, nelle scuole e nelle famiglie, pertanto è a questi livelli che vanno affrontati e risolti. La minoranza ritiene che, attualmente, i principali strumenti politici a disposizione siano presenti a un livello del tutto adeguato. L’ingerenza della Confederazione nelle competenze dei Cantoni e dei Comuni non è necessaria e non vi è la certezza che le sue proposte contribuiscano a risolvere una situazione politica insoddisfacente. Per raccogliere le sfide e i risolvere i problemi legati alla politica dell’infanzia e della gioventù non occorrono nuove basi costituzionali bensì una volontà politica adeguata e l’impegno di tutte le cerchie interessate.

Del resto, la Costituzione conferisce già alla Confederazione un margine di manovra abbastanza ampio per legiferare nei settori dell’incoraggiamento e della protezione dei fanciulli e dei giovani, i quali hanno diritto alla protezione in virtù dell’articolo 11 Cost.. Inoltre, tenuto conto dell’articolo 41 Cost. e del tenore attuale dell’articolo 67 Cost., le basi costituzionali sono ampiamente sufficienti affinché la Confederazione possa adempiere ai propri compiti nei settori in questione. Secondo la minoranza il nostro Paese è dunque sulla buona strada non solo teoricamente, ma anche nella prassi: la nuova legge sulla politica dell’infanzia e della gioventù37 e l’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo38, entrata il vigore il 1° agosto 2010, disciplinano in maniera soddisfacente su scala federale i settori dell’incoraggiamento, della protezione e della partecipazione dei fanciulli e dei giovani. La prossima tappa consisterà nell’attuare le nuove basi legali. I relativi lavori sono iniziati a livello federale e anche la cooperazione intercantonale è stata rilanciata nell’estate 2011. Al momento, è impossibile valutare l’impatto delle nuove disposizioni legali e del miglioramento della collaborazione con i Cantoni. Anziché considerare l’idea di creare nuove basi legali o di modificare la Costituzione, occorrerebbe impiegare gli strumenti esistenti e analizzarne gli effetti. L’istituzione affrettata di una nuova base costituzionale, che potrebbe in seguito rivelarsi superflua, è in ogni caso da evitare.

5 Commento alla nuova disposizione

Art. 67 Incoraggiamento dei fanciulli e dei giovani

Cpv. 1

Il primo periodo è una norma programmatica generale nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù che si rivolge alla Confederazione e ai Cantoni. Alla stregua dell’attuale capo-

37FF 2011 6621

38 RS 311.039.1