Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 20 pagine
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Cantoni. Tale competenza si limita alla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani. L’articolo 67 capoverso 2 Cost. non rappresenta tuttavia una base in grado di offrire sufficiente competenza giuridica per le misure della Confederazione nell’ambito della protezione dei fanciulli e dei giovani e della loro partecipazione.
2.1.3 Promozione
2.1.3.1 La nuova legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG)
La nuova legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche19 sostituisce la legge sulle attività giovanili del 1989. Con la LPAG la Confederazione intende promuovere maggiormente forme aperte e innovative delle attività extrascolastiche con fanciulli e giovani, impiegare in modo più mirato le risorse finanziarie, sostenere i Cantoni per programmi volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù e rafforzare la collaborazione con gli specialisti operanti nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù. La legge risponde alle esigenze di diversi interventi parlamentari che reclamavano un maggiore coordinamento della politica dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione.
La sezione 6 della legge (artt. 18–21 LPAG) pone le basi della collaborazione e dello sviluppo delle competenze tra i diversi attori e conferisce alla Confederazione, nell’ambito delle competenze costituzionali, la spettanza di coordinare meglio a livello federale la politica dell’infanzia e della gioventù nonché di rafforzare la collaborazione con i Cantoni e i Comuni.
L’articolo 26 LPAG conferisce alla Confederazione la competenza di concedere per otto anni aiuti finanziari a tutti i Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù. Ogni Cantone può ricevere dalla Confederazione per un periodo di tre anni un importo massimo di 450 000 franchi. Questi aiuti, limitati nel tempo, consentiranno ai Cantoni di sviluppare dal profilo strategico e concettuale le loro politiche dell’infanzia e della gioventù (incoraggiamento, protezione, partecipazione). Il tutto è stato concepito considerando che le politiche specifiche differiscono fortemente da Cantone a Cantone e sono anche organizzate molto diversamente.
La legge è stata adottata dalle Camere durante la sessione autunnale 2011. Il Consiglio federale l’ha posta in vigore al 1° gennaio 2013 unitamente all’ordinanza, anch’essa totalmente riveduta.
2.1.3.2 Programma UE «Gioventù in azione»
La Svizzera ha concluso con l’UE l’Accordo del 15 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007–2013).
Sulla base di questo Accordo la Svizzera partecipa ufficialmente al programma UE dal 2011. «Gioventù in azione» ha lo scopo di promuovere finanziariamente le attività extrascolastiche dei giovani in Europa consentendo loro di ottenere aiuti finanziari per i loro progetti e di conseguire competenze non formali e informali. In Svizzera il programma è coordinato dall’agenzia nazionale della Fondazione ch con sede a Soletta.
Attualmente nell’UE è in elaborazione il nuovo programma «Erasmus per tutti» 2014 – 2020. Molto più ampio di «Gioventù in azione», comprende sette programmi già esistenti20. La
19 FF 2011 6621.
20 http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_de.htm