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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 836

abrogato

Art. 888 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3Ogni deliberazione dell’assemblea generale o dell’amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

4Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 832, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale sociale;

2. aumento del capitale sociale non effettuato mediante conferimenti in denaro.

Titolo prima dell’art. 942 (nuovo)

Titolo trentesimobis: Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo)

Art. 942 Foglio ufficiale svizzero di commercio

1Le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Fa stato la pubblicazione elettronica.

2Il Consiglio federale può disciplinare l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio. Può mettere a disposizione del pubblico anche in altro modo i dati pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 943

abrogato

Art. 956 cpv. 1

1Il diritto di usare la ditta di un’impresa individuale o di una società commerciale o di una società cooperativa che sia stata iscritta e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

II