Progetto
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine
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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni
Art. 937a
II. Diffida e L’ufficio del registro di commercio invita gli interessati a dare seguito iscrizione
d’ufficio all’obbligo d’iscrizione. Se occorre procede d’ufficio all’iscrizione.
Art. 937b
III.Lacune1 Se una società iscritta nel registro di commercio presenta lacune nell’organizzazio
ne di società nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficio
del registro di commercio chiede al giudice di adottare le misure necessarie.
2Nel caso di fondazioni, l’ufficio del registro di commercio indirizza la domanda all’autorità di vigilanza.
Art. 938
F.Ammende L’ufficio del registro di commercio può punire con un’ammenda fino
a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminazione della pena del presente articolo, ad adempiere il suo obbligo d’iscrizione e non vi ha dato seguito entro i termini previsti.
Art. 939
G. Emolumenti1 Chi provoca una decisione di un’autorità del registro di commercio o
ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
2Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
a. l’importo degli emolumenti;
b. la procedura di riscossione;
c. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
e. la quota degli emolumenti riscossi che i Cantoni devono versare alla Confederazione.
3Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.
4Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione di emolumenti se la decisione o la prestazione è di interesse pubblico.
Art. 940
Ordinanza1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive del presente
titolo.
2Disciplina: