Progetto
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni
Art. 785 cpv. 2
2Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l’acquirente sia già socio.
Art. 821 cpv. 2
2abrogato
Art. 828 cpv. 1
1La società cooperativa è l’unione d’un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.
Art. 830
1La società cooperativa è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società cooperativa, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
2Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 832 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l’atto pubblico è valido nella forma scritta.
Art. 832 n. 1 e 3–5
Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:
1. la ditta e la sede della società;
3. abrogato
4. abrogato
5. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.
Art. 833 n. 5bis(nuovo)
Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:
5bis. un’eventuale obbligo per i soci d’eseguire prestazioni pecuniarie o di altra natura come pure la specie e l’ammontare di tali prestazioni;
Art. 834 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)
2… I promotori devono confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di