Progetto

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

Art. 785 cpv. 2

2Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l’acquirente sia già socio.

Art. 821 cpv. 2

2abrogato

Art. 828 cpv. 1

1La società cooperativa è l’unione d’un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.

Art. 830

1La società cooperativa è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società cooperativa, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

2Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 832 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l’atto pubblico è valido nella forma scritta.

Art. 832 n. 1 e 3–5

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;

3. abrogato

4. abrogato

5. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.

Art. 833 n. 5bis(nuovo)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

5bis. un’eventuale obbligo per i soci d’eseguire prestazioni pecuniarie o di altra natura come pure la specie e l’ammontare di tali prestazioni;

Art. 834 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

2… I promotori devono confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di