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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

13. gli istituti di diritto pubblico (art. 932a);

14. le succursali (art. 932 cpv. 2 e 3).

Art. 928

B. Organizza-1 La Confederazione mette a disposizione un’infrastruttura nazionale zione

del registro di commercio.

I. Autorità del

registro di2 La tenuta del registro di commercio compete ai Cantoni.

commercio

3La Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

4La Confederazione risponde soltanto dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 928a

II. Collaborazio-1 Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento ne tra le autorità

dei loro compiti. Possono trasmettersi le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.

2Se lo prevede la legge o un’ordinanza, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare con le autorità del registro di commercio informazioni su fatti che implicano un’iscrizione, una modificazione o una cancellazione.

3Le autorità del registro di commercio mettono gratuitamente a disposizione delle autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi.

Art. 928b

III. Registro1 Nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti legali, la Confededelle persone

razione gestisce un sistema d’informazione per il trattamento automatizzato di dati personali nel registro di commercio.

2La Confederazione permette alle autorità del registro civile di accedere mediante procedura di richiamo a detto sistema d’informazione, ai fini dell’identificazione di persone fisiche e del trattamento uniforme dei dati di tali persone.

3La Confederazione è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

Art. 928c

IV. Numero1 Per adempiere i loro compiti relativi al registro di commercio, la d’assicurato

AVS e numero Confederazione e i Cantoni possono utilizzare in modo sistematico il d’identificazione numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c della legge federale