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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine
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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni
Art. 2 lett. c
Nella presente legge s’intendono per:
c. società d’interesse pubblico:
1. società con azioni quotate in borsa secondo l’articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)7,
2. società secondo l’articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO.
Art. 3 cpv. 2
2Le persone fisiche e le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono abilitate a tempo indeterminato, le altre imprese di revisione per un periodo di cinque anni.
Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis
1Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:
d. dispone di un sistema interno di garanzia della qualità adeguato ed efficace.
1bisLe imprese di revisione che non forniscono servizi di revisione che devono essere compiuti da un revisore abilitato o da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale sono esenti dalle condizioni di cui al capoverso 1 lettera d.
Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale
1Necessitano di un’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:
a. società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera; o
b. società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.
2Su richiesta, l’autorità di sorveglianza libera dall’obbligo di abilitazione un’impresa di revisione con sede all’estero che sottostà a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Le imprese di revisione esenti dall’obbligo di abilitazione sono iscritte nel registro dell’autorità di sorveglianza (art. 15 cpv. 2).
7 RS 220