Progetto

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

Art. 2 lett. c

Nella presente legge s’intendono per:

c. società d’interesse pubblico:

1. società con azioni quotate in borsa secondo l’articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)7,

2. società secondo l’articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO.

Art. 3 cpv. 2

2Le persone fisiche e le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono abilitate a tempo indeterminato, le altre imprese di revisione per un periodo di cinque anni.

Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis

1Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:

d. dispone di un sistema interno di garanzia della qualità adeguato ed efficace.

1bisLe imprese di revisione che non forniscono servizi di revisione che devono essere compiuti da un revisore abilitato o da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale sono esenti dalle condizioni di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale

1Necessitano di un’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:

a. società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera; o

b. società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.

2Su richiesta, l’autorità di sorveglianza libera dall’obbligo di abilitazione un’impresa di revisione con sede all’estero che sottostà a un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Le imprese di revisione esenti dall’obbligo di abilitazione sono iscritte nel registro dell’autorità di sorveglianza (art. 15 cpv. 2).

7 RS 220