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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine
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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni
uscita o dello scioglimento della società nel registro di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.
Art. 626 n. 5, 6 e 7
Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:
5. abrogato
6. abrogato
7. la forma delle comunicazioni che la società trasmette agli azionisti.
Art. 627 n. 15 e 16 (nuovi)
Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:
15. la convocazione dell’assemblea generale;
16. la determinazione del diritto di voto.
Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovi)
2In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:
4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
3Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, per l’atto costitutivo è sufficiente la forma scritta.
Art. 632
Le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale.
Art. 634a
abrogato
Art. 641
abrogato
Art. 643 cpv. 4
4L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione nel registro di commercio.