Progetto

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

uscita o dello scioglimento della società nel registro di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

Art. 626 n. 5, 6 e 7

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

5. abrogato

6. abrogato

7. la forma delle comunicazioni che la società trasmette agli azionisti.

Art. 627 n. 15 e 16 (nuovi)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

15. la convocazione dell’assemblea generale;

16. la determinazione del diritto di voto.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovi)

2In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

4. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

3Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 626 e i conferimenti sono effettuati in denaro, per l’atto costitutivo è sufficiente la forma scritta.

Art. 632

Le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale.

Art. 634a

abrogato

Art. 641

abrogato

Art. 643 cpv. 4

4L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione nel registro di commercio.