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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine

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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni

Art. 736 n. 2

La società si scioglie:

2. per deliberazione dell’assemblea generale;

Art. 776 n. 4

Lo statuto deve contenere disposizioni su:

4. la forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci.

Art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3

2In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

5. non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni effettuati e previsti, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

3Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 776 e i conferimenti sono effettuati in denaro, l’atto pubblico è valido nella forma scritta.

Art. 778a

abrogato

Art. 779 cpv. 4

4L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione nel registro di commercio.

Art. 780

1Ogni deliberazione dell’assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

2Se il contenuto dello statuto si limita alle indicazioni secondo l’articolo 776, la deliberazione è valida nella forma scritta, eccetto che nei casi seguenti:

1. riduzione del capitale sociale;

2. aumento del capitale sociale non effettuato mediante conferimenti in denaro.