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Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 18 pagine
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Avamprogetto di modifica del Codice delle obbligazioni
3L’obbligo d’abilitazione secondo il capoverso 1 lettera b viene a cadere se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un’impresa di revisione che adempie il capoverso 1 o 2.
Art. 9 cpv. 2
2Le imprese di revisione con sede all’estero sono abilitate a fornire prestazioni di revisione per le società di cui all’articolo 8 capoverso 1:
a. se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 o se sono abilitate nel proprio Stato di sede e le condizioni di abilitazione sono equivalenti a quelle svizzere; e
b. se è garantito l’adempimento degli obblighi d’informazione e di notificazione dell’impresa di revisione.
Art. 16 cpv. 1, 1bis(nuovo) e 1ter(nuovo)
1L’autorità di sorveglianza sottopone a un controllo approfondito almeno ogni tre anni le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi di revisione per società con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera c numero 1.
1bisSottopone le altre imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni cinque anni. L’autorità di sorveglianza può allentare il ritmo dei controlli.
1terProcede senza indugio a un controllo quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali.
Art. 43a Disposizioni transitorie della modifica del ...
1I servizi di revisione per le società di cui all’articolo 2 lettera c numero 2 possono essere forniti da imprese di revisione abilitate secondo il diritto anteriore nei sei mesi seguenti all’entrata in vigore della modifica del ... .
2Un’impresa di revisione con sede all’estero che fornisce servizi di revisione per le società i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, deve chiedere all’autorità di sorveglianza, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della modifica, un’abilitazione provvisoria o l’esenzione dall’obbligo di abilitazione (art. 8 cpv. 1 e 2). L’impresa di revisione può fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a o equiparabili secondo il diritto straniero fino alla decisione dell’autorità di sorveglianza. L’autorità di sorveglianza conferma per scritto all’impresa di revisione che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito e informa la borsa in merito alle domande presentate.