Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

Tre anni dopo l’avvio del programma di eradicazione della BVD tutte le aziende bovine sono state sottoposte ad analisi e sono considerate indenni da BVD, purché non vi sia un caso di sospetto o di epizoozia.

Art. 174c Sospetto di contaminazione

Cpv. 1: occorre fare una distinzione tra caso sospetto e sospetto di contaminazione. In quest’ultimo caso gli accertamenti epidemiologici indicano un contagio degli animali, ma non si può più individuarne la fonte.

Cpv. 2: come misura cautelare tutte le bovine gravide che sono presumibilmente entrate in contatto con il virus della BVD vengono sottoposte a divieto di trasferimento.

Cpv. 3: dal momento del parto di animali sottoposti a divieto di trasferimento fino alla presenza di un risultato negativo dell’analisi virologica del vitello, l’intero effettivo è posto sotto sequestro semplice di 1° grado. Questo provvedimento impedisce che gli animali forse temporaneamente infetti abbiano già lasciato l’azienda prima che sia diagnosticato un vitello persistentemente infetto dal virus della BVD (vitello PI) e l’azienda sia stata posta sotto sequestro di 1° grado. Questo consente di ridurre notevolmente il rischio di introdurre il virus tramite animali temporaneamente infetti in altre aziende bovine.

Art. 174d Caso di sospetto

Cpv. 1: oltre a un animale sottoposto ad analisi virologiche risultato inizialmente positivo, anche un risultato positivo dell’analisi sierologica di un gruppo di bovini rilevato nell’ambito del programma di sorveglianza della BVD o nell’ambito degli accertamenti in caso di segni di comparsa della BVD può essere considerato un caso di sospetto, purché sia così deciso dal veterinario cantonale.

Art. 174e Caso di epizoozia

Cpv. 1 lett. c: in caso di comparsa di un animale PI nell’effettivo devono essere effettuati accertamenti epidemiologici per individuare la fonte di contagio.

Cpv. 1 lett. f: il divieto di trasferimento di una bovina gravida deve poter essere revocato soltanto quando un vitello è risultato negativo al test virologico della BVD. In caso di un’eventuale nascita di un vitello PI sussiste altrimenti il pericolo che la madre introduca il virus in altre aziende.

Cpv. 2: gli animali in un’azienda infetta possono infettarsi temporaneamente con il virus della BVD ed espellerlo per 2-3 settimane. Prolungando di due settimane il sequestro di un’azienda infetta dal momento dell’allontanamento dell’animale PI, il pericolo di introdurre il virus tramite questi animali temporaneamente infetti può essere notevolmente ridotto. Questo provvedimento è stato deciso già in occasione della conferenza straordinaria dei veterinari cantonali svoltasi il 16 marzo 2011 e da allora viene attuato anche nella prassi. Inoltre, gli accertamenti epidemiologici per individuare la fonte di contagio devono essere completamente conclusi prima di poter revocare il sequestro dell’azienda.

Cpv. 3: come per il sospetto di contaminazione, l’intero effettivo deve essere posto sotto sequestro semplice di 1° grado a partire dal momento del parto degli animali gravidi