Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Art. 123b Malattia di Newcastle nei volatili da cortile: sistemi di detenzione, movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

Cpv. 1: nelle zone di protezione i volatili da cortile e gli altri uccelli tenuti in cattività, in analogia con le disposizioni concernenti la peste aviare ad alta patogenicità, non possono essere tenuti all’aperto. Nelle zone di sorveglianza, dove la distanza dall’effettivo infetto o dalla fonte d’infezione è maggiore, la detenzione all’aperto (secondo il programma URA) deve invece essere possibile senza limitazioni.

Cpv. 5: il divieto di trasporto per il letame deve essere stabilito nell’ambito delle limitazioni delle zone e non degli effettivi posti sotto sequestro.

Art. 124 Piccioni

Cpv. 4: nelle nuove direttive tecniche occorre descrivere i provvedimenti da adottare in caso di comparsa di paramixovirosi dei piccioni (pigeon paramyxovirus). In alternativa all’abbattimento precauzionale, occorre prescrivere una quarantena di 60 giorni (analogamente alla direttiva UE) con un ulteriore controllo successivo a questo periodo mediante prelievi con tampone. In caso di infezione causata da paramyxovirus aviari che presentano determinate caratteristiche del virus della malattia di Newcastle (= malattia di Newcastle dei piccioni), l’effettivo di piccioni deve invece essere abbattuto a titolo precauzionale.

Art. 125 Malattia di Newcastle in altri uccelli

Invece del termine «uccelli ornamentali», occorre utilizzare, come nel caso dell’influenza aviaria, il nuovo termine «altri uccelli tenuti in cattività».

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 3: Epizoozie da eradicare

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 129 cpv. 1, 2 e 3 lett. a

La sostituzione del termine «veterinario ufficiale» con «veterinario dell’effettivo» corrisponde alla prassi attuale. Il termine «veterinario ufficiale» era stato introdotto erroneamente alcuni anni fa nell’articolo 129 in sostituzione del veterinario di controllo.

Il virus della BVD appartiene agli agenti patogeni che causano aborti nei bovini e deve quindi essere inserito negli accertamenti volti a verificare le cause di aborto per questa specie animale.

Art. 131 Indennità

Dall’ultima modifica dell’OFE anche le nuove aziende caprine sono considerate indenni da AEC senza essere state sottoposte a determinate analisi. D’ora in avanti tutte le aziende caprine sono pertanto considerate indenni da AEC, a condizione che non vi sia un caso di sospetto o di epizoozia. Non vi sono dunque più caprini che provengono da effettivi colpiti da AEC. Il capoverso 2 può essere abrogato.