Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Art. 277 Laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci

Il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci appartenente alla facoltà di veterinaria dell’Università di Berna è ora responsabile anche delle analisi delle epizoozie degli animali acquatici in generale e non soltanto di quelle dei pesci.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici

Sezione 2: Necrosi ematopoietica infettiva, setticemia emorragica virale e anemia infettiva del salmone

Art. 280 Campo d’applicazione e diagnosi

L’anemia infettiva del salmone (ISA) rientra nelle epizoozie da eradicare (art. 3 lett. r). Dato che però la Svizzera è finora riconosciuta indenne dalla ISA, non è stato disciplinato un relativo programma di eradicazione. La ISA comporta ingenti perdite, soprattutto per quanto riguarda il salmone dell’Atlantico, che non viene pressoché allevato in Svizzera. Tuttavia, poiché può minacciare anche la trota iridea e la salmotrota, è opportuno lottare contro di essa, anche tenendo conto della direttiva dell’UE 2006/88/CE. La ISA viene pertanto messa sullo stesso piano della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e della setticemia emorragica virale (VHS); ciò significa che le disposizioni per la lotta alla IHN e alla VHS (art. 280 – 283) valgono in futuro anche per la ISA.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291 cpv. 2bis

Secondo l’articolo 32 capoverso 1bis LFE, il Consiglio federale può limitare l’obbligo di indennità dei Cantoni per le perdite di animali, cosa che finora ha praticamente fatto per tutte le epizoozie da combattere. Per quanto riguarda le epizoozie da eradicare lo ha prescritto per l’AEC (art. 131 OFE).

Per le epizoozie da sorvegliare l’OFE non prevede limitazioni. Dalla genesi dell’articolo 32 LFE e dai relativi materiali emerge però che per le epizoozie unicamente sorvegliate non deve sussistere un obbligo di indennità (cfr. FF 1992 V 42). Il nuovo capoverso 2bis è inteso a creare chiarezza sul fatto che le perdite causate dalle epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.

Titolo quarto: Esecuzione

Capitolo 3: Cantone

Art. 301 cpv. 1 lett. i

Affinché i centri di magazzinaggio dello sperma indipendenti dalle stazioni di

inseminazione possano praticare scambi internazionali di merci necessitano di un

riconoscimento da parte del veterinario cantonale.