Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine
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sottoposti a divieto di trasferimento a causa di un caso di epizoozia fino a quando l’analisi virologica del vitello non ha fornito un risultato negativo.
Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiame
Le disposizioni della BVD per i mercati e le esposizioni di bestiame devono essere adeguate alla situazione odierna. Dopo il termine dei test dei vitelli non ogni vitello neonato sarà sottoposto ad analisi virologiche per la rilevazione della BVD. Tuttavia, come avviene già ora, soltanto i bovini risultati negativi all’analisi virologica riguardo alla BVD potranno partecipare a mercati ed esposizioni di bestiame interregionali. Inoltre, vi possono partecipare (ad eccezione dei mercati di bestiame da macello) soltanto gli animali provenienti da aziende riconosciute indenni da BVD.
Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 3: Epizoozie da eradicare
Sezione 14: Epizoozie equine: durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva
Art. 206 cpv. 2bis e 5
Cpv. 2bis: il virus dell’anemia infettiva equina può essere trasmesso anche tramite grandi insetti ematofagi, come ad esempio il tafano e la mosca cavallina. Poiché il virus rimane infettivo nell’apparato boccale per 30 minuti al massimo, il sequestro delle aziende situate nel raggio di (almeno) un chilometro attorno all’effettivo infetto risulta adeguato.
Cpv. 5: il termine di «2 analisi con risultato negativo a distanza di 90 giorni» è giustificato dal lungo periodo d’incubazione (stando alle disposizioni dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) il termine è fissato fino a 3 mesi). Nel certificato che abilita al commercio con l’UE deve inoltre essere attestato che i cavalli non provengono da effettivi posti sotto sequestro a causa della comparsa dell’anemia infettiva («il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi»).
Devono però essere creati i presupposti per poter revocare i provvedimenti di sequestro dopo breve tempo se ad esempio dopo il loro arrivo, gli equidi vengono tenuti e isolati, nell’ambito di misure di quarantena specifiche all’azienda, in modo tale da escludere una diffusione della malattia (ad es. tramite il contatto con altri animali, gli insetti e adottando pratiche di cura ecc.). Anche questa regolamentazione è conciliabile con la legislazione dell’UE. Per quanto riguarda il pericolo di trasmettere l’anemia infettiva tramite il seme e gli embrioni si applica, come per tutte le altre malattie, l’articolo 50 OFE.