Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Dato che in un’azienda di acquacoltura non è soltanto possibile la detenzione o la produzione di pesci bensì anche quella di molluschi e di crostacei, nel quadro della registrazione devono essere elencate tutte le specie detenute. Si deve inoltre indicare la forma di produzione e la modalità di detenzione degli animali (ad es. azienda di riproduzione con bacino o azienda di allevamento con gabbie in rete). I dati sulla specie animale, sulla forma di produzione e sul tipo di detenzione possono essere registrati mediante l’attuale modulo per la rilevazione delle aziende di piscicoltura.

L’UFV dovrà pubblicare un elenco di tutte le aziende di acquacoltura (cpv. 6). L’elenco contiene, oltre ai dati sull’ubicazione e al numero di registrazione e di autorizzazione, anche le specie animali detenute e i dati sulla forma di produzione e di detenzione. La pubblicazione di tale elenco corrisponde alle disposizioni della direttiva dell’UE 2006/88/CE.

Art. 22 Obbligo di autorizzazione

Finora le aziende di piscicoltura erano soltanto soggette all’obbligo di registrazione (art. 18a). Ora invece gran parte delle aziende di acquacoltura è anche soggetta all’obbligo di autorizzazione. Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione soprattutto le aziende di piccola e piccolissima dimensione che producono animali acquatici o prodotti di animali acquatici solo per uso personale o li consegnano come derrate alimentari in esigue quantità. Non sono soggetti ad autorizzazione inoltre gli stagni da pesca e gli impianti in cui sono tenuti temporaneamente animali acquatici soltanto per alcuni giorni e senza essere nutriti prima di essere macellati o trasformati (possibili gestori di questi impianti sono ad esempio i produttori di specialità ittiche che acquistano pesci vivi da un’altra azienda di acquacoltura e tengono questi animali per un po’ di tempo, senza nutrirli, prima della loro macellazione e trasformazione). Di regola, soltanto le aziende che non cedono animali vivi sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione.

Il rilascio di un’autorizzazione presuppone una prima ispezione dell’azienda da parte dell’ufficio veterinario cantonale, che verifica se essa soddisfa i requisiti secondo l’articolo 23. Nella prima ispezione si rilevano inoltre i dati concernenti i potenziali fattori di rischio di introduzione e di diffusione di agenti patogeni. I dati servono per classificare le aziende di acquacoltura in classi di rischio. Le classi di rischio fungono a loro volta da base per stabilire la frequenza dei controlli da effettuare nell’ambito della sorveglianza sanitaria basata sui rischi.

Art. 23 Controllo degli effettivi e altri obblighi

Questa disposizione sostituisce l’articolo 276. Un gestore di un’azienda di acquacoltura non deve soltanto rilasciare un documento d’accompagnamento se vuole trasportare animali oppure le loro uova e il loro seme in un’altra azienda, bensì anche se vuole inserirli in un sistema idrico naturale a scopo di ripopolamento.

Le aziende di acquacoltura sono inoltre tenute ad applicare una buona prassi igienica, ovvero ad adottare tutte le misure di biosicurezza intese a impedire l’introduzione e la diffusione delle epizoozie degli animali acquatici. L’UFV decide le misure dettagliate da adottare sotto forma di direttive tecniche. Inoltre, le aziende di acquacoltura sono tenute a partecipare al programma periodico di sorveglianza delle epizoozie, eseguito in funzione del rischio.