Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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II. Commento alle singole disposizioni

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 6 lett. z e zbis

Nell’OFE fino ad ora si menzionavano soltanto i pesci e le aziende di piscicoltura. In Svizzera sono tuttavia tecnicamente possibili anche gli stabilimenti di produzione di crostacei o di molluschi. Per poter tener conto di questa situazione, le espressioni pesci e azienda di piscicoltura devono essere sostituite con animali acquatici e azienda di acquacoltura. Il termine animali acquatici non comprende soltanto i pesci ossei (ad es. salmonidi) e i pesci cartilaginei (ad es. squali), bensì anche gli agnati (ad es. petromizonti) nonché i molluschi (ad es. seppie) e i crostacei (ad es. gamberetti). Si è rinunciato a sostituire il termine azienda di piscicoltura con azienda detentrice di animali acquatici e si è optato per il termine azienda di acquacoltura, non soltanto perché ci si è basati sulla direttiva UE 2006/88/CE bensì anche perché consente una definizione più stretta e più precisa: in un’azienda di acquacoltura la riproduzione (= la riproduzione naturale o artificiale degli animali tenuti), l’allevamento (= l’allevamento di animali dallo stadio embrionale/di giovane animale allo stadio di adulto) o la detenzione di animali acquatici avvengono nel rispetto di condizioni controllate, ovvero nel rispetto di determinati parametri ambientali, come ad es. la temperatura dell’acqua o il valore pH, definiti e sorvegliati in modo dettagliato. Inoltre, vengono impiegate tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione. Queste tecniche comprendono ad esempio il regolare ripopolamento, la regolare alimentazione degli animali, la loro protezione dai predatori o la cura contro possibili agenti patogeni.

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni

Capitolo 1: Animali

Sezione 1a: Identificazione e registrazione di equidi

Art. 15b cpv. 1bis

Il riconoscimento (registrazione della segnalazione) degli equidi in Svizzera non è più soltanto di competenza dei veterinari e degli incaricati al riconoscimento autorizzati dall’Associazione svizzera sport equestri, bensì anche delle organizzazioni o delle associazioni estere riconosciute che tengono un libro genealogico per gli equidi di una determinata razza. Cfr. a tal proposito l’articolo 15f.

Art. 15c cpv. 4 – 6

Cpv. 5: da quando l’obbligo del passaporto è stato introdotto per tutti gli equidi, la prescrizione che prevede di conservare il passaporto presso l’animale è fortemente criticata e considerata inattuabile. In seguito alla nuova formulazione, il proprietario è responsabile di esibire il passaporto nei casi in cui è richiesto, come ad esempio quando l’animale deve essere riconosciuto o devono essere apportate registrazioni nel passaporto.