Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
- 4 -
Cvp. 4 e 6: adeguamenti alla revisione totale dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RU 2011 5453).
Art. 15d cpv. 2 lett. b e c
Le modifiche riguardano gli adeguamenti alla terminologia del passaporto per equide rielaborato.
Art. 15dbis cpv. 5
Il capoverso è abrogato poiché la deroga al rilascio per il passaporto da parte di organizzazioni e associazioni riconosciute all’estero è disciplinata dal nuovo articolo 15f.
Art. 15e cpv. 6
Adeguamento in base al nuovo articolo 15f.
Art. 15f Convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero
Cpv. 1: l’Ufficio federale dell’agricoltura può stipulare con le organizzazioni e le associazioni ufficialmente riconosciute all’estero, che tengono un libro genealogico per gli equidi di una determinata razza, una convezione per l’assegnazione dell’UELN e/o il riconoscimento degli animali della loro razza nonché per il rilascio del passaporto. Allo stato attuale sono possibili le seguenti varianti: una convenzione soltanto per l’assegnazione dell’UELN, una convenzione per l’assegnazione dell’UELN e il rilascio del passaporto (riconoscimento incluso), una convenzione soltanto per il rilascio del passaporto (riconoscimento incluso). Non è prevista una convenzione soltanto per il riconoscimento. Le prime esperienze tratte dall’esecuzione rendono indispensabile questa apertura. Gli incaricati del riconoscimento di queste organizzazioni o associazioni estere non devono essere autorizzati dalla Federazione svizzera sport equestri.
Cpv. 2: nelle convenzioni concernenti il rilascio del passaporto devono essere disciplinati gli obblighi di notifica secondo l’articolo 8 capoverso 7 dell’ordinanza BDTA.
Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni
Capitolo 1: Animali
Sezione 3a: Aziende di acquacoltura
Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura
Fino ad ora la registrazione delle aziende di piscicoltura era disciplinata dall’articolo 18a insieme a quella delle aziende detentrici di equidi, volatili da cortile e di api.
Di norma, tutte le aziende di acquacoltura sono soggette all’obbligo di registrazione. Sono escluse da questo obbligo le aziende detentrici di animali acquatici ornamentali (come ad es. stagni da giardino e acquari) senza contatto diretto con il sistema idrico naturale nonché gli impianti che tengono temporaneamente animali acquatici selvatici catturati ai fini del consumo umano (possibili gestori di tali impianti sono pescatori professionisti che vogliono tenere questi animali temporaneamente e senza nutrirli per breve tempo prima della loro macellazione e della loro trasformazione). Per queste forme di allevamento il rischio di introdurre agenti infettivi è trascurabile.