Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Art. 97 Documentazione per le situazioni d’emergenza e prescrizioni sull’equipaggiamento

Le prescrizioni sull’equipaggiamento (prescrizioni tecniche) contengono in particolare disposizioni relative alla quantità e al tipo di specialisti, di attrezzatura e di materiale di cui devono disporre i Cantoni.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 100 Provvedimento di sequestro

Cpv. 2: la definizione di aziende sospette di contaminazione deve essere adeguata all’ordine di priorità dei rischi stabilito dalla Commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (EUFMD). Ad esempio, soltanto i contatti ad alto rischio (contatto diretto con animali durante il periodo d’incubazione [acquisto di animali, esposizioni, pascoli direttamente confinanti]; alimentazione con sottoprodotti del latte contaminati; collaboratori che lavorano anche presso aziende infette) devono comportare la classificazione di «aziende sospette di contaminazione» e far scattare i relativi provvedimenti di sequestro. Nelle aziende confinanti che non sono entrate direttamente in contatto con animali infetti, la riduzione del rischio è già garantita grazie all’adozione di misure applicabili nella zona di protezione.

Cpv. 3: il declassamento del sequestro rinforzato in un sequestro semplice di 2° grado per le aziende sospette di contaminazione deve essere possibile dopo 5 giorni, se non sono riconoscibili sintomi clinici. Il veterinario cantonale può mandare un veterinario ufficiale a esaminare gli effettivi o incaricare, mediante la decisione di sequestro, il detentore di animali di notificare subito eventuali sintomi clinici.

La revoca dei provvedimenti di sequestro di aziende sospette (= aziende con sintomi clinici) è disciplinata dall’articolo 94 capoverso 1.

Cpv. 4: in deroga all’articolo 94 capoverso 2, il veterinario cantonale può revocare, prima della scadenza del periodo di incubazione, tuttavia al più presto dopo 10 giorni, il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contaminazione. Lo scopo di questa deroga è di ridurre i danni economici per le aziende lattiere causati da un divieto della fornitura di latte troppo lungo. Alle aziende con piccoli ruminanti produttori di latte non viene concessa questa deroga dato che per gli ovini e i caprini non sono previsti sintomi clinici evidenti e la minore presenza di un’infezione all’interno di un effettivo pregiudica un’analisi di laboratorio tempestiva.

Art. 101 cpv. 3

Le condizioni per poter consegnare il latte proveniente da aziende poste sotto sequestro ai fini della pastorizzazione e dell’utilizzo o dell’eliminazione conformemente all’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) devono essere disciplinate in modo dettagliato sotto forma di direttive tecniche.