Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine
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Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni
Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni
Sezione 2: Inseminazione artificiale
Art. 51 cpv. 3, art. 54 e art. 55a
Le aziende che esportano il seme di animali da reddito nell’UE o lo importano dall’UE necessitano, secondo le pertinenti regolamentazioni dell’UE, di un permesso. L’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale ai sensi dell’articolo 55a equivale a questo permesso. Fino ad ora queste autorizzazioni potevano essere rilasciate soltanto per le stazioni di inseminazione. D’ora in avanti anche i centri di magazzinaggio dello sperma indipendenti dalle stazioni di inseminazione sono autorizzati a effettuare scambi commerciali con l’UE se dispongono della dovuta autorizzazione rilasciata dal Cantone. Per il deposito dello sperma negli studi veterinari o presso i tecnici d’inseminazione non occorre, come avviene finora, un’autorizzazione.
Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale
Art. 61 cpv. 5
I laboratori di analisi sono d’ora in avanti tenuti a inviare le notifiche alla banca dati dei laboratori dell’UFV. In passato spesso non era chiaro quale laboratorio dovesse notificare al veterinario cantonale competente i casi di epizoozia confermati dal laboratorio di riferimento. È stato inoltre constatato che non tutti i casi sospetti inviati al laboratorio di riferimento per essere confermati vengono notificati alla banca dati.
Titolo terzo: Provvedimenti di lotta
Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 88 cpv. 1
La delimitazione delle zone è una mansione tecnica espletata tra l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e i Cantoni coinvolti.
Art. 93 cpv. 2 e 4
Cpv. 2: la macellazione di animali sospetti deve essere possibile previa approvazione da parte del veterinario cantonale e nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. La carcassa può essere dissequestrata solo dopo aver confutato il sospetto di epizoozia tramite l’analisi ufficiale (in analogia con l’art. 26 cpv. 3 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni; OMCC, RS 817.190).
Cpv. 4: la preparazione dei macelli a un possibile focolaio di un’epizoozia altamente contagiosa e la procedura da seguire in questi casi devono essere disciplinate da direttive tecniche.