Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine
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Titolo quarto: Esecuzione
Capitolo 4: Laboratori di diagnostica
Art. 312 cpv. 4
Questa precisazione è necessaria poiché l’esperienza mostra che i risultati di laboratorio spesso non possono essere attribuiti a un determinato animale o a una determinata azienda detentrice di animali.
Il termine banca dati del Centro d’informazione sulla salute degli animali in Svizzera non viene più utilizzato e può essere stralciato.
Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011
Art. 4 cpv. 1 lett. a
Il numero di identificazione assegnato dal servizio cantonale a ogni detentore e a ogni azienda detentrice di equidi conformemente all’articolo 18a capoverso 4 OFE deve essere trasmesso alla banca dati sul traffico di animali.
Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 7
Cpv. 1 lett. c: il riconoscimento di un equide viene effettuato da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri (art. 15b cpv. 1 OFE) o da un’organizzazione o associazione estera riconosciuta che tiene un libro genealogico di equidi di una determinata razza (art. 15f cpv. 1).
Cpv. 7: il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (art. 15dbiscpv. 1) e da organizzazioni e associazioni riconosciute all’estero che tengono un libro genealogico per equidi di una determinata razza (art. 15f cpv. 1 OFE).
Art. 13 cpv. 4
Nell’ordinanza è sempre ben definito quando un gruppo di utenti può consultare e utilizzare gratuitamente i dati della BDTA (cfr. gli articoli 12, 16 e 18). Per le unità amministrative finora non era definito in modo esplicito che la consultazione e l'utilizzo dei dati sono gratuiti. L’articolo 13 deve quindi essere completato in tal senso. La definizione di «trattamento di dati» è riportata nell’articolo 2 lettera a.
Art. 21 cpv. 1
Di norma, l’elenco degli animali della specie bovina viene inviato soltanto elettronicamente. Su richiesta l’elenco può però essere inviato per posta al detentore di animali in forma cartacea contro pagamento di una tassa di fr. 10.-. Dalla pianificazione dettagliata dei relativi adeguamenti tecnici presso la banca dati sul traffico di animali (BDTA) è emerso però che l’invio per posta è più dispendioso di quanto non si sia creduto all’inizio. Pertanto, per ragioni economiche, l’elenco degli animali non deve più