Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

Cpv. 2: soltanto il trasporto di latte crudo proveniente dalla zona di protezione o di sorveglianza deve essere autorizzato dal veterinario cantonale. Il latte pastorizzato non è soggetto all’obbligo di autorizzazione dato che in questo caso il rischio è trascurabile. Un’altra novità è costituita dal fatto che sia il latte proveniente dalla zona di protezione sia quello proveniente dalla zona di sorveglianza deve essere pastorizzato, come avviene nell’UE.

Il trasporto della carne fuori dalla zona di protezione non è più soggetta ad autorizzazione, poiché il trasporto di carne, al contrario del trasporto di latte crudo, non comporta un pericolo immediato di contagio per gli animali ricettivi.

Cpv. 4: in caso di epizoozia la Confederazione deve poter prescrivere un obbligo generale di pastorizzazione per l’alimentazione di animali con sottoprodotti a base di latte, dato che la circolazione del latte (raccolta e trasformazione del latte) è molto complessa e avviene a livello intercantonale.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose

Sezione 7: Malattie virali dei volatili

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 cpv. 3

Le prescrizioni tecniche devono definire il caso e stabilire i relativi provvedimenti.

Art. 123a Provvedimenti in caso di sospetto e di epizoozia

Cpv. 1: nell’ambito del sequestro semplice di 2° grado, che viene ordinato conformemente agli articoli 86 capoverso 2 e 84 per le aziende sospette di contaminazione, deve essere disciplinato anche l’arresto della circolazione delle uova. Per gli effettivi sospetti di contaminazione, sospetti e infetti deve essere limitata anche la circolazione dei contenitori per uova dato che sono considerati una potenziale fonte indiretta di propagazione dell’infezione.

Cpv. 2: i contenitori per uova dell’effettivo infetto possono costituire una possibile fonte di trasmissione del virus e devono quindi essere eliminati in caso di epizoozia.

Cpv. 4: la revoca del sequestro dell’infettivo infetto e il ripopolamento degli effettivi devono essere possibili soltanto dopo 21 giorni al fine di garantire una sufficiente eliminazione del virus dal pollaio. Anche secondo la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle occorre aspettare almeno 21 giorni dopo la pulizia e la disinfezione del pollaio e prima del ripopolamento degli effettivi.