Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 4: Epizoozie da combattere

Sezione 10: Polmoniti dei suini

A. Polmonite enzootica Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Il risanamento attivo degli effettivi di suini è stato concluso con successo e quindi tutti gli effettivi di suini in Svizzera sono ufficialmente riconosciuti indenni da PE, purché non siano posti sotto sequestro.

Art. 245h Indennità

Dato che tutti gli effettivi di suini in Svizzera sono riconosciuti indenni da PE, le indennità per le perdite di animali devono essere disciplinate in modo omogeneo.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 4: Epizoozie da combattere

Sezione 10: Polmoniti dei suini

B. Actinobacillosi Art. 246 Diagnosi

La diagnosi di APP viene semplificata e limitata ai casi clinici.

Art. 247 e 248 Caso di sospetto e di epizoozia

I provvedimenti ordinati sono volti a impedire la diffusione degli agenti patogeni.

Art. 248 Vaccinazioni

Vista la buona situazione epizootica, le vaccinazioni contro l’APP devono continuare a essere vietate.

Art. 249 Indennità

Le indennità per le perdite di animali sono disciplinate in modo analogo a quelle per la PE (art. 245h).

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta

Capitolo 5: Epizoozie degli animali acquatici

Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 275 Campo d’applicazione

Il campo d’applicazione viene esteso dai pesci e dai gamberi di acqua dolce a tutti gli animali acquatici. Sono eccettuati soltanto gli animali acquatici ornamentali, e ciò soltanto a condizione che siano tenuti in sistemi chiusi senza contatto diretto con il sistema idrico naturale. Questa limitazione è determinante per evitare la diffusione di possibili epizoozie degli animali acquatici ornamentali.