Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/17: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 16 pagine

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essere inviato a titolo facoltativo. Il secondo periodo dell’articolo 21 capoverso 1 viene dunque stralciato.

Nel 2012 l’elenco degli animali della specie bovina dovrà essere inviato a tutti i detentori di animali in forma cartacea per l’ultima volta. In contemporanea con l’invio, si informerà i detentori che a partire dal 2013 l’elenco sarà consultabile soltanto elettronicamente.

Art. 22 cpv. 1

Il rimando introdotto erroneamente nell’ambito della revisione totale che non consente alle organizzazioni o associazioni estere riconosciute di assegnare l’UELN senza rilasciare contemporaneamente il passaporto per equide in Svizzera deve essere annullato. Questa eccezione è ora disciplinata dal nuovo articolo 15f OFE.

Allegato 1 sezione 3 lett. m n. 4

Concerne solo il testo tedesco.

2. Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali Allegato numero 10

Dopo il nuovo articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza BDTA proposto si è deciso di non introdurre l’invio facoltativo dell’elenco degli animali, pertanto decade anche il relativo emolumento.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. e

I termini «pesci» e «pesci ornamentali» vengono sostituiti con «animali acquatici» e «animali acquatici ornamentali». Il rilevamento dei dati per le aziende di acquacoltura viene effettuato ai sensi dell’articolo 21 OFE.

24.04.2012