Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 16 pagine
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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Per verificare la presenza di una compressione dei margini conviene effettuare il cosiddetto test EEO (equally efficient operator test). Utilizzato anche nel diritto dei cartelli, questo test permette di stabilire se il settore «clienti finali» del fornitore dominante sarebbe in grado di coprire i suoi costi se dovesse pagare i prezzi d'accesso unici e correnti che il fornitore dominante fattura a coloro che chiedono l'accesso. Non sarebbe però opportuno effettuare un test EEO per un solo prezzo al dettaglio. Per il test è necessario invece tener conto della cifra d'affari globale realizzata dal fornitore dominante sul mercato al dettaglio grazie a una determinata forma d'accesso. Viene dunque fatta una considerazione globale del prodotto, che include tutti i servizi forniti sul mercato al dettaglio attraverso una determinata forma d'accesso. Nel caso dei pacchetti di prodotti non va considerata la cifra d'affari realizzata tramite componenti non regolamentate. Sono inoltre inclusi nel test i costi posti a valle (downstream costs) nella catena di creazione del valore rispetto allo stadio wholesale, ossia tutti i costi che, in quanto fornitore efficiente ricadono sul fornitore dominante, per la messa a disposizione di determinati servizi ai clienti finali oltre al pagamento della forma d'accesso.
Se, concretamente, ci si trova in presenza di una compressione dei margini, il prezzo d'accesso non va fissato conformemente agli articoli 54–54b. In questo caso va calcolato sottraendo i costi posti a valle nella catena di creazione del valore a livello di servizi all'ingrosso alle cifre d'affari realizzate sul mercato al dettaglio a partire dalla rispettiva forma d'accesso (retail minus). Sulla base di questo risultato si calcola poi un prezzo all'unità. Un modello di fissazione dei prezzi in funzione dei costi basato sul retail minus è già prescritto per la fatturazione del collegamento d'utente (cfr. art. 60 cpv. 2). Va comunque tenuto presente che i costi rilevanti presi in considerazione per correggere i prezzi al dettaglio o la cifra d'affari realizzata sul mercato al dettaglio, derivano da approcci diversi.
4.7 Articolo 55 Interfacce
La regolamentazione in vigore definisce il tipo di interfacce che un operatore alternativo può richiedere al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato. Sotto il profilo del contenuto, questa disposizione non necessita di alcuna modifica. Nonostante il processo di migrazione verso le reti NGN sia ormai giunto a uno stadio avanzato, l'interconnessione TDM costituisce ancora la prima scelta.
Tramite i media gateway e i media gateway controller risulta possibile offrire simultaneamente un'interconnessione basata su TDM e un'interconnessione in tecnologia IP. Qualora il partner d'interconnessione non fosse in grado di gestire il traffico IP, quest'ultimo viene commutato verso l'interfaccia PSTN tramite una segnalazione SS7.
Nell'ottica degli attuali mutamenti in ambito tecnologico, è importante assicurarsi che l'obbligo per il fornitore dominante di mettere interfacce TDM a disposizione degli operatori alternativi che ne fanno richiesta venga mantenuto anche dopo l'avvento del modello NGN. Questa garanzia può essere data dalla regolamentazione esistente, secondo cui l'UFCOM pubblica il catalogo delle interfacce raccomandate che gli operatori alternativi possono richiedere al fornitore dominante. Lo stesso vale per le interfacce che il fornitore dominante utilizza per i propri servizi. Gli operatori alternativi hanno inoltre la possibilità di richiedere le interfacce che rispondono ai criteri di cui al capoverso 2. La lettera c di questo capoverso presenta però un'inesattezza che va corretta. L'interesse dei fornitori alternativi per le interfacce non si rivolge solo all'introduzione di servizi, bensì anche alla fornitura degli stessi. Non avrebbe infatti senso dedicare un'interfaccia unicamente all'introduzione di un servizio. Il considerevole vantaggio economico sarà più che altro dato dalla fornitura del servizio nel tempo e la disposizione va pertanto adeguata sotto il profilo linguistico. Sarà altresì colta l'occasione per riformulare l'intero articolo in modo da renderlo più breve.
4.8 Articolo 58 Accesso completamente disaggregato alla rete locale
4.8.1 Fibra ottica quale MEA
Diversamente dai Paesi vicini, in Svizzera la regolamentazione dell'accesso disaggregato alla rete locale (ultimo chilometro; art. 11 cpv. 1 lett. a LTC) non è neutra dal punto di vista tecnologico. Ai sensi della legge sulle telecomunicazioni, infatti, la disaggregazione riguarda esclusivamente l'attuale rete di collegamento tramite coppia elicoidale metallica (art. 3 lett. dbis LTC). Le disposizioni sul calcolo dei prezzi regolamentati prevedono che il prezzo della coppia elicoidale metallica debba essere definito