Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 16 pagine
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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
rimodellare i fattori della regolamentazione del prezzo, in modo da rispondere al meglio a una pluralità di interessi e obiettivi diversi. Per quanto concerne le ripercussioni delle nuove direttive per l'importo dei prezzi sul mercato all'ingrosso, si può affermare con un certo grado di attendibilità e cautela che le modifiche produrranno una diminuzione dei prezzi all'ingrosso del fornitore dominante, sia per collegamenti in rame della rete locale sia per l'affitto dei cavidotti; daranno perciò nuovo impulso alla concorrenza. L'abbassamento dei prezzi sarà tuttavia moderato, restando anche in futuro al di sopra della media europea. Queste considerazioni sono tuttavia limitate a prospettive di sviluppo a breve termine. Previsioni a più ampio raggio sono strettamente legate all'andamento del mercato e dipendenti dallo sviluppo tecnologico, variabili che impediscono di formulare anticipazioni con un sufficiente grado di affidabilità.
L'adozione del nuovo approccio per determinare i costi di una canalizzazione di cavi comporta, dal punto di vista programmatico, che gli investimenti necessari per mantenere operative le canalizzazioni di cavi vengono coperti e che il fornitore dominante riceva un indennizzo commisurato. In egual modo, questo metodo permette il finanziamento degli investimenti necessari all'ampliamento, senza tuttavia implicare il rischio di indennizzi eccessivi. La soluzione salvaguarda insomma gli incentivi e le possibilità della Swisscom in termini di investimenti, tanto nella rete di distribuzione esistente quanto in quella futura. La regolamentazione dei prezzi offre oltretutto incentivi all'investimento anche per gli altri operatori di mercato. Quanto alla determinazione dell'indennizzo per la rete locale, il performance delta assicura che non si produca, dal punto di vista degli operatori alternativi, alcuna disparità di prezzo non oggettivamente giustificabile tra le differenti tecnologie. La regolamentazione basata unicamente sulla rete locale in rame ha quindi un effetto neutro sulla concorrenza tra FTTH e doppino in rame. I fornitori alternativi dovranno poter realizzare con entrambe le tecnologie lo stesso margine (tenendo conto dei costi ulteriori) tra prezzo al dettaglio e all'ingrosso. Di fatto l'adozione di una simile regolamentazione non provoca né un rallentamento né un'accelerazione artificiali del processo di cambiamento all'investimento nelle reti in rame e fibra ottica.
La disposizione riguardante la compressione dei margini precisa ulteriormente il principio della non discriminazione sancito dalla legge, senza tuttavia limitare per il fornitore dominante la libertà di fissare i prezzi nel mercato al dettaglio. Stabilire una soglia minima di prezzo concede al fornitore dominante d'altro canto la sicurezza di ricevere in ogni caso un rimborso a valore di mercato per le prestazioni fornite. Infine, siccome le ripercussioni del cambiamento di tecnologia saranno ripartite su più anni, sarà possibile prepararsi sul piano imprenditoriale alle perdite di guadagno che saranno prevedibilmente registrate.
1 Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). 2 Ip Lombardi «Accesso non discriminatorio alle reti di telecomunicazione», 11.3931. 3 L'Internet protocol (IP) è un protocollo di rete ampiamente diffuso nelle reti di computer e costituisce il fondamento di Internet. È utilizzato alla spedizione di pacchetti di dati. All-IP significa che tutti i servizi di telecomunicazione vengono trasmessi per mezzo di questo protocollo. 4 La medesima piattaforma permette di offrire una vasta gamma di servizi quali Internet, cloud computing, voice over IP (VoIP), TV, video on demand. 5 Cfr. TAF 2010/19 consid. 9.3.6 e TAF 2011/167 consid.8.2.5 segg. 6 Si tratta dei costi risultanti dalla prestazione dei servizi al dettaglio, che vanno ad aggiungersi ai costi d'accesso. A questa tipologia di spesa si attribuiscono, ad esempio, il marketing, la presentazione delle fatture ai clienti finali, i costi del collegamento (internazionale), i costi per i dispositivi tecnici o per il reddito da capitale usuale nel settore. 7 TAF A-300/2010 del 08.04.2011, consid. 8.2.7. 8 Decisione della COMCO del 19.10.2009 nella causa Swisscom contro BBCS. 9 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart, RS 251). 10 A condizione che sia applicato un tasso di variazione di prezzo pari allo 0% o in un’ottica orientata al mantenimento del capitale finanziario