Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 16 pagine

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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

mo in particolare una raccomandazione contro qualsiasi forma di discriminazione e una raccomandazione concernente il metodo per calcolare i prezzi per l'accesso alla rete regolamentato sul mercato all'ingrosso. La seconda raccomandazione (metodo di calcolo dei costi) prende le mosse anche dalla convinzione che, per calcolare i prezzi d'accesso alle reti in rame, le reti in fibra ottica vanno viste come un bene equivalente appropriato (Modern Equivalent Asset). Inoltre, parte dal fatto che l'apprezzamento dei consumatori nei confronti delle varie tecnologie di rete dovrebbe riflettersi nei prezzi per il collegamento alla rete. Infine, ritiene che nella regolamentazione delle cosiddette reti fiber to the home (reti FTTH), si debba mirare alla copertura completa dei costi generati da questa infrastruttura.

4 Modifica dell'ordinanza

4.1 Articolo 1

È giustificato completare l'articolo 1 con una definizione del concetto di prezzo d'accesso, ossia del rimborso che il fornitore dominante chiede agli altri fornitori per la messa a disposizione dell'accesso ai propri dispositivi e servizi conformemente all'articolo 11 capoverso 1 LTC. A livello di contenuto, il termine prezzo d'accesso equivale a quelli utilizzati nell'OST in vigore, si pensi all'articolo 54 capoverso 1 in cui si parla dei prezzi delle prestazioni di accesso.

4.2 Articolo 52 Non discriminazione

4.2.1 Principio

L'articolo 11 capoverso 1 della legge sulle telecomunicazioni dispone che il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato deve concedere agli altri fornitori l'accesso alla rete a condizioni non discriminatorie. Il capoverso 1 dell'articolo 52 OST riafferma tale principio giuridico: il divieto di discriminazione è in primo luogo un obbligo al pari trattamento che mira

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a proteggere i fornitori alternativi dalla potenza di mercato storica di Swisscom . In virtù di questo principio il fornitore dominante è obbligato a garantire a tutti i concorrenti le stesse condizioni d'accesso, soprattutto a livello di impianti, servizi, informazioni ma anche di prezzi. Secondo il capoverso 2 ogni fornitore deve beneficiare delle medesime condizioni riservate alle unità aziendali, alle filiali e agli altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato. Per altre unità aziendali si intendono le unità interne all'azienda che, per distribuire i loro prodotti sul mercato al dettaglio, fruiscono ugualmente di servizi d'accesso sul mercato all'ingrosso.

4.2.2 Compressione dei margini

I fornitori alternativi hanno più volte richiamato l'attenzione delle autorità esecutive sul fatto che i prezzi d'accesso proposti da Swisscom creano una compressione dei margini (margin squeeze). Indubbiamente non si può escludere a priori che un prezzo all'ingrosso calcolato in funzione dei costi possa portare a una compressione dei margini. Ciò si manifesta se il margine commerciale tra i prezzi per i clienti finali fatturati dall'operatore dominante e i prezzi d'accesso è talmente infimo che i concorrenti (intramodali), efficienti e comparabili all'operatore dominante, non sono in grado di coprire i costi cor-

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renti e unici posti a valle dei costi d'accesso (downstream costs ). In una tale situazione peggiorano le opportunità per i fornitori alternativi efficienti di rimanere concorrenziali sul mercato e vi è il rischio che vengano completamente scalzati dal mercato, riducendo la concorrenza sul mercato al dettaglio: un risultato inconciliabile con gli obiettivi della LTC. La disposizione sulla compressione dei margini non mira ad assicurare un margine di guadagno ai fornitori alternativi, ma solo a garantire i presupposti perché questi possano sopravvivere sul mercato, a condizione che le loro prestazioni nell'ambito dei servizi siano efficienti almeno quanto quelle del fornitore dominante. Al fornitore dominante viene d'altro canto riservata la libertà di determinare i prezzi sul mercato finale. Nel caso in cui abbassi i propri prezzi sul mercato al dettaglio, la disposizione sulla compressione dei margini conduce in ogni caso a una riduzione degli indennizzi sul mercato all'ingrosso, lasciando immutati i prezzi finali precedentemente ridotti (cfr. sezione 4.6).

Nella decisione su ricorso dell'8 aprile 2011il Tribunale amministrativo federale stabilisce che si violerebbero i principi della regolamentazione dell'accesso, se i prezzi d'accesso discriminassero indebitamente i fornitori alternativi. Come già osservato, l'obiettivo e l’oggetto della regolamentazione consi-