Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 16 pagine
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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
stono appunto nell’evitare possibili discriminazioni da parte del fornitore dominante, al fine di creare
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una concorrenza efficace . In una decisione sul diritto dei cartelli , la Commissione della concorrenza (COMCO) ha affermato che la compressione dei margini può avere un effetto discriminatorio ai sensi
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dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b della legge sui cartelli , secondo cui un fornitore dominante si comporta in modo illecito se pratica la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali. Sia la Svizzera che i Paesi UE riconoscono che la compressione dei margini rappresenta una discriminazione sul piano giuridico.
Dati questi presupposti è comunque giustificabile che questa forma di abuso, riscontrata a livello internazionale, sia esplicitamente disciplinata a livello di ordinanza quale applicazione concreta del principio giuridico della non discriminazione. Per motivi di sicurezza giuridica bisogna innanzitutto definire come vada interpretato, dal punto di vista giuridico, il concetto di compressione dei margini. Questo fenomeno si manifesta quando la differenza tra i prezzi d'accesso proposti dal fornitore dominante e i suoi prezzi applicati ai clienti finali è tanto piccola che un analogo fornitore alternativo efficiente non è in grado di conseguire ricavi a copertura dei costi. Se, in altre parole, un prezzo d'accesso porta a una compressione dei margini ai sensi della definizione, siamo in presenza di una violazione del principio legale di non discriminazione. È pertanto necessario regolamentare le conseguenze giuridiche nell'eventualità in cui un prezzo d'accesso produca una compressione dei margini.
bis
Il nuovo capoverso 2 concretizza il criterio legale della non discriminazione, che va considerato al momento di stabilire le condizioni d'accesso, alla stessa stregua dell'orientamento ai costi e della trasparenza. Le conseguenze giuridiche in caso di una compressione dei margini, cioè la determinazione del prezzo, sono disciplinate nel nuovo articolo 54c (cfr. sezione 4.6).
4.3 Articolo 54 Formazione dei prezzi in funzione dei costi, principio
4.3.1 Compendio
È mantenuto l'approccio della formazione dei prezzi in funzione dei costi, così come menzionato all'attuale articolo 54 capoversi 1 e 2. Assunto in qualità di principio, figura ora anche nel titolo. Gli adeguamenti linguistici non apportano modifiche materiali all'attuale regolamentazione.
I prezzi d'accesso sono calcolati in funzione dei costi rilevanti di un fornitore efficiente che fa il suo ingresso sul mercato. Già oggi l'articolo 60 capoverso 2 prevede una deroga a questo principio per la fatturazione del collegamento d'utente. In futuro, l'approccio del modello sarà abbandonato anche nella valutazione delle canalizzazioni dei cavi. A essere determinanti non saranno più i costi d'investimento ipotetici di un operatore che, con l'obiettivo di raggiungere la massima efficienza, fa il suo ingresso sul mercato costruendo un'infrastruttura delle più moderne. Al contrario saranno considerati gli investimenti effettivamente sostenuti dal fornitore realmente dominante sul mercato. Questo metodo diverso di stabilire i prezzi in funzione dei costi viene fissato nel nuovo articolo 54a. Un ulteriore scostamento nell'ottica di una garanzia minima di prezzo a favore del fornitore dominante sul mercato è inoltre previsto nel nuovo articolo 54b. Infine, ai sensi del nuovo articolo 54c il prezzo dovrà essere calcolato secondo regole diverse, se dalle disposizioni di cui agli articoli 54 a 54b risulta un prezzo che porta a una compressione dei margini.
4.3.2 Capoverso 1
I prezzi continuano a essere calcolati in funzione dei costi necessariamente generati per la fornitura del prodotto. Dal punto di vista materiale non vi è alcun cambiamento rispetto alla disposizione in vigore all'articolo 54 capoverso 1 lettera a. L'ordinanza vigente stabilisce che per la formazione dei prezzi vanno considerati solo quei costi che si trovano in un vincolo di causalità con una determinata prestazione. Ciò corrisponde al termine economico inglese relevant costs. Questo principio vige anche per gli altri metodi basati sulla formazione dei prezzi orientati ai costi secondo gli articoli da 54a fino a 54c. Vi possono dunque essere nuovi scostamenti dagli altri principi enunciati al capoverso 2, motivo per cui è indispensabile riformulare l'articolo 54.