Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 16 pagine
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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
varie parti, in merito alle regole di calcolo dei prezzi per l'accesso alle canalizzazioni di cavi. È stato più volte rilevato che le canalizzazioni di cavi sono già in gran parte ammortizzate e che la determinazione dei prezzi in funzione dei costi favorirebbe sproporzionatamente l'operatore dominante rispetto agli operatori alternativi. Questo divario sarebbe ancora accentuato dal fatto che la durata d'ammortamento adottata per determinare il prezzo non corrisponderebbe all'effettiva durata di vita degli impianti. Se da una parte, nelle sentenze emanate in seguito ai ricorsi presentati, il Tribunale amministrativo federale ha ampiamente difeso la prassi legale applicata in materia dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), dall'altra parte non ha però escluso che possa esserci un altro metodo più idoneo alla valutazione delle canalizzazioni dei cavi. È tuttavia compito del legislatore esaminare la situazione ed emanare le eventuali disposizioni.
Le canalizzazioni dei cavi sono la risorsa principale per l'allestimento di una rete di comunicazione interconnessa da cavi. Considerato il volume d'investimento, la loro costruzione rappresenta un cospicuo ostacolo all'ingresso sul mercato. Economicamente parlando, non vale la pena replicare le canalizzazioni di cavi fintanto che bastano le capacità disponibili in quelle esistenti. Affinché nel calcolo dei costi le circostanze reali siano adeguatamente rappresentate e per promuovere l'utilizzo condiviso delle canalizzazioni di cavi, in futuro i costi dei cavidotti dovranno essere valutati sulla base dei costi relativi alla manutenzione e all'ampliamento della rete di distribuzione, un concetto che si rifà al termine inglese infrastructure renewals accounting (IRA). L'IRA è stabilito in funzione ai costi calcolatori del fornitore dominante sul mercato e permette di determinare i prezzi senza considerare la durata di ammortamento, un fattore difficile da stimare eppure assolutamente centrale.
3 Contesto internazionale
Attualmente anche all'estero si discute sull'opportunità di adeguare i metodi di calcolo dei costi, soffermandosi in particolare sulle reti di collegamento disaggregate. È soprattutto il dibattito europeo su questo tema ad assumere una notevole importanza anche per la Svizzera. Risulta tuttavia difficile confrontare oggettivamente le due situazioni poiché dai diversi contesti nascono strategie alquanto dissimili. Si pensi ad esempio alla differenza fondamentale nella regolamentazione specifica di questo settore: i regolatori europei definiscono autonomamente le misure di regolamentazione in base alle analisi di mercato; avendo a disposizione un'ampia gamma di strumenti, possono scegliere solo quelli che più si addicono a risolvere i problemi riscontrati. In Svizzera, dove le misure sono invece chiaramente fissate nella legge e precisate a livello di ordinanza, nel caso di una posizione dominante sul mercato si applicano integralmente al fornitore coinvolto. La normativa svizzera si dimostra nettamente meno flessibile. Un'altra differenza si riscontra nel livello dei prezzi dei servizi regolamentati (soprattutto del doppino in rame disaggregato). Inoltre, la legislazione elvetica non prevede una regolamentazione formulata in modo tecnologicamente neutrale cosicché, diversamente dai Paesi UE, la regolamentazione delle reti di collegamento in fibra ottica non è stata fin dal principio al centro del dibattito.
In Europa, la varietà degli strumenti regolatori già ricordata permette alle autorità di regolamentazione di reagire puntualmente e in modo flessibile alle peculiarità e agli sviluppi specifici dei vari Paesi. Nel caso delle canalizzazioni di cavi ad esempio, questo comporta che nel calcolo dei costi esse confluiscano alla voce dei costi di riacquisto, a quella dei costi storici o che non siano affatto tenute in conto. Sta alle autorità di regolamentazione scegliere le misure idonee al contesto specifico del Paese.
In ambito europeo, il metodo di determinazione dei prezzi d’accesso è al momento al centro di accesi dibattiti. La Commissaria responsabile, Neelie Kroes, ha sottolineato in una dichiarazione fatta nel luglio 2012 che una concorrenza equa richiede condizioni di partenza uguali e che bisogna essere consapevoli delle conseguenze della regolamentazione. Ha altresì evidenziato quanto sia importante che l'approccio della regolamentazione resti neutrale dal punto di vista tecnologico, non conduca a distorsioni della concorrenza tra diverse tecnologie ed eviti quindi di privilegiare una determinata soluzione tecnica ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di banda larga. Inoltre la determinazione del prezzo dei rimborsi a livello wholesale punta a segnalare correttamente i prezzi ai fini delle decisioni strategiche (make or buy decision). Infine, è difficile stabilire quali conseguenze l’ammontare dei prezzi d’accesso regolamentati per le reti in rame possa avere per gli incentivi all’investimento nelle reti NGA. In tale contesto, la Commissaria europea Kroes annuncia tre misure. Tra cui, ricordia-