Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/60: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 16 pagine

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Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

capitale medio vincolato calcolato secondo la suddetta procedura per il primo accertamento dei costi funge anche da valore di base per il calcolo dell'anno successivo.

Conformemente alla specificazione al capoverso 4 lettera b, il capitale medio vincolato deve essere attualizzato per mezzo di un fattore di rincaro. Per l'accertamento di costo del secondo anno, il capitale vincolato medio calcolato per il primo accertamento dei costi viene pertanto rettificato con l'indice dei costi di produzione (ICP) per le categorie di lavoro condotte industriali e pavimentazioni. Dalle decisioni emanate sino ad ora dalla ComCom si desume che, per determinare la rata media di rincaro a lungo termine per i cavidotti, bisogna ponderare l'indicizzazione delle condotte industriali al 70 per cento e delle pavimentazioni al 30 per cento. Questa ponderazione viene adottata. Dal valore ottenuto come sopra descritto vengono a loro volta dedotti il TMAC e gli investimenti reali del fornitore dominante effettuati nelle canalizzazioni di cavi l'anno precedente. In tal modo viene definito il capitale vincolato medio per il secondo accertamento dei costi, che a sua volta servirà come valore di base per l'accertamento successivo. Il procedimento di calcolo sopra descritto viene quindi ripetuto da capo ogni anno. Tramite questo procedimento il valore del capitale viene adeguato ai prezzi attuali ed è inoltre depurato grazie alla sottrazione del TMAC e alla somma degli investimenti realmente effettuati, con la conseguenza che il capitale determinante per i costi d'interesse si riduce nel caso in cui il tasso fatto valere per la manutenzione e l'ampliamento delle canalizzazioni di cavi, ossia gli ammortamenti, sia più elevato rispetto agli investimenti realmente effettuati. Se, invece, il tasso fatto valere per la manutenzione e l'ampliamento delle canalizzazioni di cavi è minore degli investimenti realmente effettuati, aumenta il capitale impiegato e, di conseguenza, aumentano i costi degli interessi.

4.5 Articolo 54b Prezzo soglia

Nel caso in cui la tecnologia applicabile secondo il modello MEA si basa su una tecnologia diversa dal doppino in rame (cfr. sezione 4.8) può essere giustificato stabilire un valore soglia per il calcolo del prezzo conformemente agli articoli 54 e 54a. Questo valore viene definito in base ai costi incrementali di breve periodo di una rete in rame ai quali si aggiungono i costi congiunti e i costi generali (short run incremental costs plus [SRIC+]). I costi incrementali di breve periodo (SRIC) corrispondono al valore soglia che spinge un fornitore efficiente ad abbandonare il mercato. Se i prezzi sono superiori a questi costi (SRIC) un fornitore concorrente potrebbe continuare a breve termine a offrire sul mercato servizi e prodotti, perché in questo modo potrebbe coprire i suoi costi variabili e realizzare degli introiti a copertura dei costi fissi. Con dei prezzi inferiori ai costi SRIC registrerebbe invece continue perdite e si vedrebbe costretto a ritirarsi dal mercato. Un prezzo soglia mira a evitare che la regolamentazione dei prezzi porti a un risultato che non si produrrebbe su un mercato libero, visto che i prezzi ottenuti porterebbero a un abbandono del mercato. Indipendentemente dai prezzi soglia, che in questa sede si propone di integrare nella regolamentazione delle telecomunicazioni, la legge sui cartelli rimane pienamente applicabile per la valutazione del singolo caso specifico cosicché, dal punto di vista del diritto dei cartelli, in certi casi possa essere offerto anche un prezzo inferiore al prezzo soglia.

La fissazione di un prezzo soglia protegge il fornitore dominante. La soglia minima di prezzo può essere desunta dal fornitore dominante solo in caso di necessità. Se dovesse ritenere che i prezzi risultati dall'articolo 54 e 54a fossero inferiori ai costi incrementali di breve periodo, potrà produrre un accertamento dei costi basato sul metodo SRIC+ nell'ambito di una procedura d'accesso.

4.6 Articolo 54c Fissazione dei prezzi in presenza di una compressione dei margini

bis

All'articolo 52 capoverso 2 viene ora stabilito che i prezzi d'accesso non possono portare a prezzi discriminanti. Se il fornitore dominante constata che un prezzo d'accesso porta a una compressione dei margini, ha la possibilità di aumentare nella misura necessaria i prezzi dei servizi offerti ai clienti finali mediante questa forma d'accesso. In caso contrario sarà tenuto, conformemente all'articolo 54c, a calcolare e proporre prezzi d'accesso basati sul retail minus, senza tener conto degli articoli 54 – 54b. Nel quadro di una procedura d'accesso, anche un fornitore alternativo può di conseguenza far valere che il prezzo d'accesso propostogli genera una compressione dei margini ed esigere dunque che il prezzo sia stabilito in funzione dell'articolo 54c.